Art. 9.
                         Ufficio competente

    1.  Competente  a  registrare  gli  atti  pubblici,  le scritture
  private  autenticate  e  gli  atti  degli organi giurisdizionali e'
  l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico
  ufficiale  obbligato  a  richiedere  la registrazione a norma della
  lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.
    2.  La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita
  da qualsiasi ufficio del registro.