Art. 3. 
 
  1.  Gli  ufficiali  di  complemento  dell'Arma  aeronautica,  ruolo
naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti
dal Ministro della difesa. 
  2. I requisiti per essere ammessi ai sudetti corsi sono i seguenti: 
    a) essere cittadini italiani; 
    b)  aver  compiuto  il  diciassettesimo   e   non   superato   il
ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  emanazione  del  bando  di
concorso; 
    c) non  essere  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici  uffici;  non  aver
riportato condanna a pena detentiva  per  delitto  non  colposo;  non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    d)  aver  conseguito  un  diploma  di  istituto   di   istruzione
secondaria di secondo grado o altro titolo  di  studio  in  Italia  o
all'estero, riconosciuto equipollente dal  Ministero  della  pubblica
istruzione; 
    e) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali,  accertate
presso appositi  organi  dell'Aeronautica  militare,  necessarie  per
effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari; 
    f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi
esercita la tutela. 
  3. Coloro che chiedono di essere ammessi  ai  corsi  di  pilotaggio
devono, all'atto della  presentazione  della  domanda,  impegnarsi  a
contrarre una ferma di anni dodici. 
  4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto  gli
obblighi di leva presso altra Forza  armata,  l'ammissione  al  corso
resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.