Art. 3. 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai sudetti corsi sono i seguenti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso; c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione; e) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari; f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela. 3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.