Art. 4. 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado: originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado. 4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.