Art. 4. 
 
  1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio  aereo,  sono  assunti
con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per  compiere
la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di  inizio  dei  corsi
suddetti. 
  2. Essi sono promossi  avieri  scelti  dopo  un  primo  periodo  di
istruzione  della  durata  di  tre  mesi  e  sergenti  all'atto   del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 
  3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi
di pilotaggio, assumono la qualifica  di  aviere  allievo  ufficiale.
Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati
nel grado: originariamente posseduto e il periodo  di  frequenza  dei
corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado. 
  4. Durante il periodo di frequenza dei  corsi  di  pilotaggio  agli
allievi provenienti dai  sottufficiali  in  servizio  permanente,  in
servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni
del grado rivestito all'atto dell'ammissione.