Art. 5. 
 
  1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato  le  prove
prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e  gli
esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il  grado,
la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica,  ruolo
naviganti. 
  2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che  sono
stati giudicati non idonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti,  pur   avendo
superato le prove prescritte per  il  conferimento  del  brevetto  di
pilota militare, conseguono la nomina  a  pilota  militare.  In  tale
qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per
un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei  corsi  di
pilotaggio. 
  3. Il Ministro della  difesa,  su  proposta  del  comandante  della
scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli  allievi
che,  per  motivi  psico-fisici  o  per  mancanza  di  attitudine  al
pilotaggio o per motivi disciplinari, sono  ritenuti  non  pienamente
idonei a proseguire i corsi stessi.