Art. 6. 
 
  1. Ferma restando quanto previsto dal precedente articolo 4,  comma
3, coloro che non conseguono il  brevetto  di  pilota  d'aeroplano  e
quello di pilota militare ovvero  che  sono  dimessi  dal  corso  per
motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o  per
motivi disciplinari, perdono la  qualifica  di  allievo  ufficiale  e
completano la ferma di leva nella  categoria  di  governo  del  ruolo
servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto. 
  2. Ad eccezione  di  quelli  dimessi  per  motivi  disciplinari,  i
militari di cui al precedente comma possono, a domanda,  partecipare,
in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi  indetti
per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica  di  ruoli
diversi da quello naviganti e, in  attesa  di  iniziare  tali  corsi,
possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 
  3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita'  di  allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti  dell'assolvimento  degli
obblighi di leva. 
  4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi  ufficiali  di
complemento dell'Esercito possono, a domanda, e  previa  rinuncia  al
grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti
militari.