Art. 6. 1. Ferma restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano e quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto. 2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.