Art. 7.

  1.  Al  termine  della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di
complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma
della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.
  2.  Nei  primi  dieci  anni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno
compiuto  almeno  otto  anni  di  ferma,  possono  chiedere di essere
collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa,
in  relazione  alle  esigenze  della compagnia di bandiera, ovvero di
altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa.