Art. 7. 1. Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato. 2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.