Art. 8. 1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa puo', previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. 2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a cio' ottemperato.