Art. 8. 
 
  1. Nei primi dieci anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  Ministro  della  difesa  puo',  previa   domanda
dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai  sensi  del
precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto
di pilota di aeroplano, in relazione ad  eccezionali  esigenze  della
compagnia  di  bandiera   ovvero   di   altre   compagnie   italiane,
concessionarie di linee di trasporto aereo. 
  2. I predetti allievi sono tenuti  ad  adempiere  gli  obblighi  di
leva, qualora non abbiano a cio' ottemperato.