Art. 12. 
 
  1. Le tariffe del trasporto  di  passeggeri  e  merci  sui  servizi
indicati nell'articolo 11, sono determinate con decreto del  Ministro
della marina mercantile, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
sentita la Commissione interministeriale indicata  nell'articolo  11,
entro il 31 luglio di ciascun anno. 
  2.  A   tal   fine   le   societa'   indicate   nell'articolo   11,
contestualmente alla presentazione della  richiesta  di  sovvenzioni,
formulano le proposte di variazioni tariffarie  ritenute  necessarie.
Sulle proposte esprime il  parere  la  Commissione  interministeriale
indicata nell'articolo 11, tenuto conto  delle  eventuali  variazioni
dell'importo delle sovvenzioni. 
  3. Variazioni tariffarie possono essere anche disposte in corso  di
anno, con la procedura indicata nel comma 1.