Art. 13. 1. A parziale modifica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana sono trasferiti dalla societa' Lloyd Triestino di navigazione alla societa' per azioni Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati dalla societa' Lloyd Triestino dal 1° gennaio 1979 alla data del trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. 3. La societa' Adriatica e' tenuta ad assumere il personale amministrativo e navigante, che ne faccia richiesta, effettivamente necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente il trasferimento dei servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi' assunto sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, nonche' il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre. 4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci) tra Trieste ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, nonche' i collegamenti dello Jonio e del Mediterraneo orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati dalla societa' Adriatica di navigazione del Gruppo Finmare, sono soggetti alla stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per gli anni 1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire, in ragione di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 1-bis del D.L. 29 dicembre 1977, n. 944 (Proroga dei termini di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale) aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1-bis. - A decorrere dal 1 gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonche' i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione ed alla societa' per azioni "Adriatica" di navigazione con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 10 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle societa' "Navigazione alto Adriatico" e "Linee marittime dell'Adriatico". Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto nei turni particolari delle societa' cessanti sara' iscritto nei turni particolari delle societa' subentranti. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle societa' cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978. Al personale navigante ed amministrativo cosi' assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio raggiunta al 31 ottobre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1 novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra. Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti gia' effettuati. La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle societa' di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" e' sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro per la marina mercantile che sara' data in riferimento alla idoneita' specifica del naviglio ed alla congruita' del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile". - Il testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo vigente dell'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 come modificato dall'art. 5 della legge 23 giugno 1977 n. 373, e' il seguente: "Art. 9. - La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare: 1) l'elenco delle linee da svolgere; 2) la frequenza di ogni singola linea; 3) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; 4) la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari. Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio". - Il testo della lettera a) dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e' riportato nella nota all'art. 2; il testo della lettera b) dello stesso articolo e' il seguente: b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari". - Il testo degli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e' il seguente (il testo dell'art. 8 e' riportato nelle note all'art. 11): "Art. 7. - Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio di servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali. Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari. Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente art. 6". "Art. 16. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 17. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate, nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169 e' riportato nelle note all'art. 11, quello dell'art. 1-bis del D.L. 29 dicembre 1977, n. 944, e' riportato nelle note all'art. 13. - Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 676 (Proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dalla societa' di navigazione "Italia" e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh esercitata dalla societa' di Navigazione "Lloyd Triestino") e' il seguente: "Art. 1. - La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal primo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, modificato dall'art. 3 della legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, e' proroga fino al 31 dicembre 1980. All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980". - La legge 19 marzo 1983, n. 72, concerne "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".