Art. 13. 
 
  1. A parziale modifica dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29
dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra  Trieste,  altri  scali  del
Friuli-Venezia Giulia e  la  costa  istriana  sono  trasferiti  dalla
societa' Lloyd Triestino di  navigazione  alla  societa'  per  azioni
Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati  dalla
societa'  Lloyd  Triestino  dal  1°  gennaio  1979  alla   data   del
trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con  decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri  del
tesoro e delle partecipazioni statali. 
  3. La  societa'  Adriatica  e'  tenuta  ad  assumere  il  personale
amministrativo e navigante, che ne faccia  richiesta,  effettivamente
necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla
data del 31 dicembre immediatamente precedente il  trasferimento  dei
servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi'  assunto  sono
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio,  nonche'
il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della
presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci)  tra  Trieste
ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed  i  collegamenti  tra  la
costa occidentale  e  la  costa  orientale  del  medio  e  del  basso
Adriatico, nonche' i collegamenti  dello  Jonio  e  del  Mediterraneo
orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati  dalla  societa'
Adriatica di navigazione  del  Gruppo  Finmare,  sono  soggetti  alla
stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20  dicembre
1974, n. 684, e successive modificazioni. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per  gli  anni
1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire,  in  ragione
di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988. 
 
          Note all'art. 13:
            -  Il testo dell'art. 1-bis del D.L. 29 dicembre 1977, n.
          944  (Proroga  dei termini di cui all'art. 8 della legge 19
          maggio   1975,   n.  169,  sul  riordinamento  dei  servizi
          marittimi   postali  e  commerciali  di  carattere  locale)
          aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
            "Art.  1-bis.  -  A  decorrere  dal  1  gennaio  1979 per
          mantenere  e  sviluppare  i collegamenti tra Trieste, altri
          scali  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  costa  istriana,
          nonche'  i collegamenti tra la costa occidentale e la costa
          orientale  del medio e del basso Adriatico, il Ministro per
          la   marina   mercantile  e'  autorizzato  a  corrispondere
          sovvenzioni rispettivamente alla societa' per azioni "Lloyd
          Triestino"  di  navigazione  ed  alla  societa'  per azioni
          "Adriatica"  di navigazione con le modalita' previste dagli
          articoli  8  e  9  della  legge 20 dicembre 1974, n. 684, e
          successive modificazioni.
            Le  societa'  per azioni di navigazione "Lloyd Triestino"
          ed   "Adriatica"  sono  tenute  ad  assumere  il  personale
          navigante,  che  ne  faccia  richiesta, ancora iscritto nei
          ruoli  organici  alla  data  del  10  novembre  1977  ed in
          servizio   alla  data  del  31  dicembre  1978,  dipendente
          rispettivamente dalle societa' "Navigazione alto Adriatico"
          e "Linee marittime dell'Adriatico".
            Il  personale navigante iscritto presso le capitanerie di
          porto  nei  turni particolari delle societa' cessanti sara'
          iscritto nei turni particolari delle societa' subentranti.
            Le  societa'  per azioni di navigazione "Lloyd Triestino"
          ed   "Adriatica"  sono  tenute  ad  assumere  il  personale
          amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli
          organici  o  assunto  a tempo indeterminato, effettivamente
          impiegato  per la gestione delle linee, previo accertamento
          del  Ministero  della  marina  mercantile,  dalle  societa'
          cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31
          dicembre 1978.
            Al  personale  navigante  ed amministrativo cosi' assunto
          saranno  riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di
          servizio   raggiunta   al   31   ottobre   1977;  ulteriori
          progressioni  di  grado  e di qualifica raggiunti dopo il 1
          novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da
          vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data.
            Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" e
          "Adriatica"  sono  tenute ad acquisire il tipo ed il numero
          delle  navi che il Ministero della marina mercantile reputa
          necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra.
            Il  prezzo  di  acquisto  o  il  canone  di  noleggio del
          naviglio  sono  determinati sulla base della valutazione di
          mercato,   tenendo  conto  anche  degli  ammortamenti  gia'
          effettuati.
            La  sottoscrizione  definitiva  dei relativi contratti da
          parte  delle  societa'  di  navigazione "Lloyd Triestino" e
          "Adriatica"  e'  sottoposta  a preventiva autorizzazione da
          parte  del Ministro per la marina mercantile che sara' data
          in  riferimento  alla  idoneita'  specifica del naviglio ed
          alla  congruita'  del prezzo, sentito il parere tecnico del
          Consiglio superiore della marina mercantile".
            -  Il  testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e' riportato nelle note all'art. 11.
            -  Il  testo  vigente dell'art. 9 della legge 20 dicembre
          1974,  n.  684  come  modificato dall'art. 5 della legge 23
          giugno 1977 n. 373, e' il seguente:
            "Art.   9.   -   La  convenzione  prevista  dall'articolo
          precedente deve indicare:
              1) l'elenco delle linee da svolgere;
              2) la frequenza di ogni singola linea;
              3) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
              4)  la  sovvenzione,  che deve essere determinata sulla
          base   degli   introiti   netti,   dell'ammortamento  degli
          investimenti,  delle  spese  di  esercizio  e  dei costi di
          organizzazione e degli oneri finanziari.
              Entro  il  30  giugno  di ciascun anno si fa luogo alla
          revisione   della   sovvenzione   corrisposta   per  l'anno
          precedente  al  fine  di  conseguire l'equilibrio economico
          della gestione del relativo esercizio".
            -  Il  testo  della lettera a) dell'art. 4 della legge 20
          dicembre  1974,  n. 684 e' riportato nella nota all'art. 2;
          il  testo  della  lettera  b)  dello  stesso articolo e' il
          seguente:
              b)   per   le   linee  da  mantenere,  una  sovvenzione
          annualmente  determinata  sulla  base degli introiti netti,
          dell'ammortamento   degli   investimenti,  delle  spese  di
          esercizio,  dei  costi  di  organizzazione  e  degli  oneri
          finanziari".
            -  Il  testo  degli  articoli  7,  16 e 17 della legge 20
          dicembre  1974, n. 684 e' il seguente (il testo dell'art. 8
          e' riportato nelle note all'art. 11):
            "Art.  7.  -  Il  Ministro  per  la  marina mercantile e'
          autorizzato  a  concedere  sovvenzioni  per  l'esercizio di
          servizi   indicati   nell'articolo   precedente,   mediante
          apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i
          Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.
            Le  sovvenzioni  indicate  nel  comma che precede debbono
          assicurare   nel   triennio  la  gestione  dei  servizi  in
          condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali
          sovvenzioni  sono  determinate  sulla  base  degli introiti
          netti,  dell'ammortamento  degli investimenti e delle spese
          di  esercizio,  ivi inclusi i costi di organizzazione e gli
          oneri finanziari.
            Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara'
          determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro
          societa'  di navigazione di preminente interesse nazionale,
          relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi
          di cui al precedente art. 6".
            "Art.  16.  -  Il  Ministro  per la marina mercantile, di
          concerto   con   i   Ministri   per  il  tesoro  e  per  le
          partecipazioni  statali,  e'  autorizzato  a  regolare  con
          apposite  convenzioni  le situazioni economico-patrimoniali
          ed  i  relativi  oneri  finanziari  derivanti alle societa'
          indicate  nell'articolo  1  dai provvedimenti di radiazione
          del  naviglio  attuati  a  partire dalla data di entrata in
          vigore della presente legge".
            "Art.  17.  -  Il  Ministro  per la marina mercantile, di
          concerto   con   i   Ministri   per  il  tesoro  e  per  le
          partecipazioni  statali,  e'  autorizzato  a  regolare  con
          apposite  convenzioni  gli  oneri  derivanti  alle societa'
          indicate,  nell'articolo  1 dai provvedimenti di attuazione
          del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale,
          adottati  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge".
            - Il testo dell'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169
          e' riportato nelle note all'art. 11, quello dell'art. 1-bis
          del  D.L. 29 dicembre 1977, n. 944, e' riportato nelle note
          all'art. 13.
            -  Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 676
          (Proroga  al  31  dicembre 1980 dell'intervento finanziario
          dello  Stato  per  lo  svolgimento  della linea Italia-Nord
          America  Atlantico esercitata dalla societa' di navigazione
          "Italia"  e  per  la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh
          esercitata dalla societa' di Navigazione "Lloyd Triestino")
          e' il seguente:
            "Art.  1. - La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre
          1979,  del  contributo  di  avviamento  e della sovvenzione
          previsti  dal  primo  comma  dell'art.  4  della  legge  20
          dicembre  1974,  n. 684, modificato dall'art. 3 della legge
          23  giugno  1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente,
          del  servizio  Italia-Nord  America Atlantico e della linea
          Italia-India-Pakistan-Bangladesh,  e'  proroga  fino  al 31
          dicembre 1980.
            All'onere  di  cui al precedente comma si provvede con lo
          stanziamento   iscritto   al   cap.  3061  dello  stato  di
          previsione   della   spesa   del   Ministero  della  marina
          mercantile per l'anno finanziario 1980".
            -  La legge 19 marzo 1983, n. 72, concerne "Rivalutazione
          monetaria   dei   beni   e   del  capitale  delle  imprese;
          disposizioni  in  materia  di  imposta  locale  sui redditi
          concernenti  le piccole imprese; norme relative alle banche
          popolari,  alle  societa'  per  azioni ed alle cooperative,
          nonche'  disposizioni  in materia di trattamento tributario
          dei conti interbancari".