Art. 14. 1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n. 40, sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, assumendo gli importi iscritti quali crediti verso lo Stato sui bilanci delle societa' dell'anno 1984, approvati a norma di legge, con la sola esclusione dei crediti iscritti ex lege 19 marzo 1983, n. 72, e di quelli iscritti in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 684 del 1974 per l'anno 1982 e seguenti, sulla base delle determinazioni di apposita Commissione interministeriale, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che procede con la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei dati di bilancio con la contabilita' relativa ai servizi marittimi interessati. 2. Le societa' interessate sono tenute a fornire la documentazione e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al comma 1. 3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da: a) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero della marina mercantile; b) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero delle partecipazioni statali. 4. Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo. 5. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1. 6. Alla copertura della spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per mille di cui all'articolo 19. 7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma 1 sono corrisposti alle societa', con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, acconti nella misura massima del 70 per cento dei residui crediti iscritti nei bilanci sociali dell'anno 1984. 8. Sono riconosciuti alle societa' gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal 1 gennaio 1985 alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli ove detti oneri sono previsti.