Art. 14. 
  1. Entro il termine di due anni i  rapporti  economico-patrimoniali
per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16  e  17
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'articolo 2 della  legge  19
maggio 1975, n. 169, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1978, n. 42, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n.  40,
sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro
della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
delle partecipazioni statali, assumendo gli  importi  iscritti  quali
crediti verso lo Stato sui bilanci  delle  societa'  dell'anno  1984,
approvati a norma di  legge,  con  la  sola  esclusione  dei  crediti
iscritti ex lege 19 marzo 1983,  n.  72,  e  di  quelli  iscritti  in
applicazione dell'articolo 17 della legge n. 684 del 1974 per  l'anno
1982 e seguenti, 
  sulla   base   delle   determinazioni   di   apposita   Commissione
interministeriale, nominata con decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che  procede  con
la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei  dati
di  bilancio  con  la  contabilita'  relativa  ai  servizi  marittimi
interessati. 
  2. Le societa' interessate sono tenute a fornire la  documentazione
e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al  comma
1. 
  3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da: 
    a) due rappresentanti effettivi ed uno  supplente  del  Ministero
della marina mercantile; 
    b) due rappresentanti effettivi ed uno  supplente  del  Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; 
    c) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
delle partecipazioni statali. 
  4. Le funzioni di segretario sono esplicate da  un  dipendente  del
Ministero  della  marina  mercantile  -  Direzione   generale   della
navigazione e del traffico marittimo. 
  5. Con decreto del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  determinate  le  indennita'
spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1. 
  6.  Alla  copertura  della  spesa  per   il   funzionamento   della
Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per
mille di cui all'articolo 19. 
  7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma  1
sono corrisposti alle societa', con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  acconti  nella
misura massima del 70 per cento  dei  residui  crediti  iscritti  nei
bilanci sociali dell'anno 1984. 
  8.  Sono  riconosciuti   alle   societa'   gli   oneri   finanziari
effettivamente sostenuti dal 1 gennaio 1985 alla data  di  emanazione
dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli  ove
detti oneri sono previsti.