Art. 15. 1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla societa' Tirrenia di navigazione, sara' affidato con le modalita' previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita societa' di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento. La parte del capitale rimanente, fino al limite massimo del 49 per cento, sara' sottoscritta dalla Finmare. 2. La societa' di navigazione regionale di cui al comma 1 rilevera' dalla societa' Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonche' il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della societa' Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della societa' di navigazione regionale.