Art. 15.

  1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi
postali  e  commerciali  con  le isole minori sarde e con la Corsica,
gestiti dalla societa' Tirrenia di navigazione, sara' affidato con le
modalita'  previste  dalla  legge  19  maggio 1975, n. 169, in quanto
applicabili,  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ad una apposita societa' di navigazione a carattere
regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la societa' Tirrenia
di  navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento. La
parte  del  capitale  rimanente,  fino  al  limite massimo del 49 per
cento, sara' sottoscritta dalla Finmare.
  2. La societa' di navigazione regionale di cui al comma 1 rilevera'
dalla  societa' Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e
navigante  necessario per la gestione dei servizi nonche' il naviglio
adibito  alle  linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, il grado
e la qualifica raggiunti alle dipendenze della societa' Tirrenia fino
alla  data  di  assunzione  da  parte  della  societa' di navigazione
regionale.