Art. 22
Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.