Art. 22
                          Redditi fondiari

  1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con  attribuzione  di  rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano.
  2.  I  redditi  fondiari  si  distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.