Art. 23 
                  Imputazione dei redditi fondiari 
 
  1.  I  redditi   fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
percezione,  a  formare  il  reddito  complessivo  dei  soggetti  che
possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi,  usufrutto
o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo  30,  per
il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. 
  2. Nei casi di contitolarita'  della  proprieta'  o  altro  diritto
reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso
il reddito fondiario concorre a formare  il  reddito  complessivo  di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.  Ciascun
contitolare  deve  indicare  nella  dichiarazione  dei   redditi   le
generalita' degli altri. 
  3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o  in
parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre
a   formare   il   reddito   complessivo    di    ciascun    soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso.  Nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale  e'  cessato  il
possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il  titolo  del
trasferimento con gli estremi della trascrizione.