Art. 24
Reddito domenicale dei terreni
1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte domenicale del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni
che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani ne' quelli dati in
affitto per usi non agricoli.