Art. 24 
                   Reddito domenicale dei terreni 
 
  1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte  domenicale  del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 29. 
  2. Non si considerano produttivi di reddito  dominicale  i  terreni
che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani ne' quelli dati  in
affitto per usi non agricoli.