Art. 26 
                  Variazioni del reddito dominicale 
 
  1. Da' luogo a variazioni del  reddito  dominicale  in  aumento  la
sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra
di maggiore reddito. 
  2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in  diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacita' produttiva
del terreno per naturale esaurimento  o  per  altra  causa  di  forza
maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per
eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 
  3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie. 
  4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo  a  revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non
si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel  comune  o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe  piu'  prossime  per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della  stessa  qualita'  di
coltura ubicati in altri  comuni  o  sezioni  censuarie,  purche'  in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia  se  detti  terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro  redditivita'  diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate  nel  comune  o  nella  sezione
censuaria, si istituiscono  per  essi  apposite  qualita'  e  classi,
secondo le norme della legge catastale. 
  5. Quando si verificano variazioni  a  carattere  permanente  nello
stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo'
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o  d'ufficio  e
in ogni caso previo  parere  della  Commissione  censuaria  centrale,
l'istituzione di nuove qualita' e classi in  sostituzione  di  quelle
esistenti.