Art. 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2
dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente
all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate
la partita catastale e le particelle cui le variazioni si
riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere
unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i
fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale
anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la
denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5
dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.