Art. 28 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
 
  1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi  da  terreni
qualificati  come  coltivabili  a  prodotti  annuali  non  sia  stato
coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause
non dipendenti dalla tecnica  agraria,  il  reddito  dominicale,  per
l'anno in cui si e' chiusa l'annata agraria, si considera pari al  30
per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli. 
  2. In caso di perdita, per eventi naturali, di  almeno  il  30  per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a  base  per  la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per  l'anno
in cui  si  e'  verificata  la  perdita,  si  considera  inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato  dal  possessore  danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la  data
non sia  esattamente  determinabile,  almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio  del  raccolto.  La  denuncia  deve   essere   presentata
all'ufficio tecnico erariale,  che  provvede  all'accertamento  della
diminuzione   del   prodotto,   sentito   l'ispettorato   provinciale
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. 
  3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita'  di  fondi  rustici
gli uffici tecnici erariali, su  richiesta  dei  sindaci  dei  comuni
interessati  o  di  altri  soggetti  nell'interesse  dei   possessori
danneggiati, sentiti gli  ispettorati  provinciali  dell'agricoltura,
provvedono   alla   delimitazione   delle    zone    danneggiate    e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti  e  trasmettono  agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono  situati  i  fondi  e  le
corografie  relative  alle  zone  delimitate,  indicando   le   ditte
catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale  relativo  a
ciascuna di esse. 
  4. Ai fini del presente  articolo  il  fondo  rustico  deve  essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita  e
contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento.  La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie  e  corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.