Art. 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni
qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause
non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per
l'anno in cui si e' chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30
per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno
in cui si e' verificata la perdita, si considera inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data
non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata
all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della
diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici
gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni
interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori
danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura,
provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le
corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte
catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a
ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e
contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.