Art. 29
Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro
di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del
terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno alla
silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte
sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti
ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della
specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24.