Art. 30 
                   Imputazione del reddito agrario 
 
  1. Se il terreno e' dato in affitto per uso  agricolo,  il  reddito
agrario concorre a formare il reddito  complessivo  dell'affittuario,
anziche' quello del possessore,  a  partire  dalla  data  in  cui  ha
effetto il contratto. 
  2.  Nei  casi  di   conduzione   associata,   salvo   il   disposto
dell'articolo 5, il reddito agrario concorre  a  formare  il  reddito
complessivo di ciascun associato per la quota di  sua  spettanza.  Il
possessore  del  terreno   o   l'affittuario   deve   allegare   alla
dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un
solo associato o l'indicazione  della  ripartizione  del  reddito  si
presume che questo sia ripartito in parti uguali.