Art. 31
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le
norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in
affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27
possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli
associati.
4. Il reddito agrario delle superfici adibite alla funghicoltura e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia.