Art. 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite
secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e
classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i
comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto
dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo
prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno
in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in
catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita'
similari gia' iscritte.