Art. 34 
              Determinazione del reddito dei fabbricati 
 
  1.  Il  reddito  medio  ordinario  delle  unita'   immobiliari   e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite
secondo le norme della  legge  catastale  per  ciascuna  categoria  e
classe,  ovvero,  per  i  fabbricati  a   destinazione   speciale   o
particolare, mediante stima diretta. 
  2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei  fabbricati  a  destinazione
speciale o particolare sono  sottoposti  a  revisione  quando  se  ne
manifesti  l'esigenza  per  sopravvenute  variazioni   di   carattere
permanente nella capacita' di  reddito  delle  unita'  immobiliari  e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta  con  decreto  del
Ministro delle finanze  previo  parere  della  Commissione  censuaria
centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. 
  Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali  devono  sentire  i
comuni interessati. 
  3.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno   effetto
dall'anno  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   nuovo
prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno
in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene  oltre  il  mese
precedente  quello  stabilito  per  il  versamento  dell'acconto   di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. 
  4. Il reddito delle  unita'  immobiliari  non  ancora  iscritte  in
catasto  e'  determinato  comparativamente  a  quello  delle   unita'
similari gia' iscritte.