Art. 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita'
immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per
cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione
dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del
contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento
dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il
reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione
risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e'
determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita'
immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso
fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari
di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della
Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei
fabbricati a destinazione speciale o particolare.