Art. 37 
                   Fabbricati di nuova costruzione 
 
  1. Il reddito  dei  fabbricati  di  nuova  costruzione  concorre  a
formare il reddito complessivo dalla data in  cui  il  fabbricato  e'
divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato
dal possessore.