Art. 38 
                    Unita' immobiliari non locate 
 
  1. Il reddito  determinato  a  norma  dei  precedenti  articoli  e'
ridotto all'80 per cento  per  le  unita'  immobiliari,  non  adibite
all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste  non  locate  per
l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti  dalla  volonta'
del possessore. 
  2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento: 
    a) per le unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione  di  nuova
costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del
certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data  in  cui  sono
divenute abitabili; 
    b) per le unita' immobiliari per le quali sono  state  rilasciate
licenze,  concessioni  o  autorizzazioni  per  restauro,  risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validita' del provvedimento. 
  3. Se le unita' immobiliari ad  uso  di  abitazione,  possedute  in
aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del  possessore  o
di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di  imprese
commerciali da parte  degli  stessi,  sono  utilizzate  direttamente,
anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o
sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e'  aumentato
di un terzo. 
  4. Si considerano in ogni caso tenute a  propria  disposizione,  se
non locate per almeno sei mesi nel  periodo  di  imposta,  le  unita'
immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta  tensione
abitativa. Il reddito di tali unita' immobiliari, fermo restando  per
una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al
comma 3, e' aumentato del 300 per cento, salvo il disposto del  comma
2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione
superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'istituto
centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti  nonche'
i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalita'
previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,  n.  94,  e
successive modificazioni. 
  5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il
contribuente denunci  all'ufficio  delle  imposte  lo  stato  di  non
locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e  che  ne
attesti la durata nella dichiarazione dei redditi. 
 
          Nota all'art. 38:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 13 del decreto-legge 23
          gennaio  1982,  n.  9  (Norme per l'edilizia residenziale e
          provvidenze  in  materia  di  sfratti)  (il  testo di detto
          decreto,  coordinato  con la legge di conversione, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93 del 5 aprile
          1982):
            "Art.  13.  -  Nei  comuni  con  popolazione superiore ai
          300.000  abitanti  secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per
          l'anno  1980,  e  nei comuni confinanti, nonche' nei comuni
          compresi  nelle  aree  individuate  ai  sensi  del presente
          articolo,  in luogo delle disposizioni di cui agli articoli
          10,  11  e  12  si applicano, per una durata complessiva di
          venti   mesi   dall'entrata   in   vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, quelle di cui al presente
          articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.
            Con  provvedimento  del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica,  da  pubblicare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono
          individuati  i  comuni  compresi  nelle  aree  nelle  quali
          sussiste  una situazione di particolare tensione abitativa,
          tenendosi  conto:  della  sussistenza  di obiettive e gravi
          difficolta' di reperimento di alloggi in locazione, nonche'
          dell'indice   di  accrescimento  demografico  degli  ultimi
          cinque  anni,  del  numero  dei  provvedimenti esecutivi di
          rilascio  di  immobili  adibiti ad uso di abitazione emessi
          dagli  uffici  giudiziari  competenti,  e  del  numero  dei
          provvedimenti  eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici
          mesi,  del  tempo  medio  necessario  per la esecuzione dei
          provvedimenti  di  rilascio  di  immobili adibiti ad uso di
          abitazione riferito agli ultimi tre anni.
            Presso  le prefetture delle province comprendenti uno dei
          comuni   di  cui  ai  commi  precedenti  e'  istituita  una
          commissione  con  funzioni  consultive  relativamente  alla
          graduazione degli sfratti in detta area.
            Tale  commissione  e' presieduta dal prefetto o da un suo
          delegato  ed e' composta dai sindaci dei comuni interessati
          e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.
            Ove l'area comprenda comuni appartenenti a piu' province,
          della  commissione fanno parte oltreche' i sindaci di tutti
          i  comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP
          di  dette  province.  Essa e' presieduta dal prefetto della
          provincia  in  cui  si  trova il maggior numero di abitanti
          dell'area.
            Su  richiesta  del  pretore,  la commissione gli fornisce
          tutti  i  dati  utili sulla situazione abitativa dei comuni
          compresi  nell'area  affinche' egli abbia concreti elementi
          di  giudizio  in  ordine  alle procedure di rilascio da lui
          trattate.
            Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al
          primo  comma  entro  venti  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e nei comuni compresi nelle
          aree  di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data
          di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE".
            Con  delibera  CIPE  29  luglio  1982,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  223 del 14 agosto 1982, sono stati
          individuati,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo
          soprariportato,  i  comuni  compresi nelle aree nelle quali
          sussiste  una situazione di particolare tensione abitativa.
          Con  successiva  delibera  30 maggio 1985, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  143 del 19 giugno 1985, il CIPE ha
          provveduto ad integrare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
          D.L.  7  febbraio  1985,  n.  12,  convertito nella legge 5
          aprile 1985, n. 118, la precedente delibera (il testo della
          delibera 30 maggio 1985 e' riportato peraltro nelle note in
          calce   alla  legge  18  dicembre  1986,  n.  891,  recante
          disposizioni   per   l'acquisto  da  parte  dei  lavoratori
          dipendenti  della  prima  casa  di abitazione nelle aree ad
          alta   tensione   abitativa,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 1986).