Art. 38
Unita' immobiliari non locate
1. Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli e'
ridotto all'80 per cento per le unita' immobiliari, non adibite
all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per
l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volonta'
del possessore.
2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento:
a) per le unita' immobiliari ad uso di abitazione di nuova
costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del
certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data in cui sono
divenute abitabili;
b) per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validita' del provvedimento.
3. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in
aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o
di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente,
anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o
sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato
di un terzo.
4. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se
non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unita'
immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione
abitativa. Il reddito di tali unita' immobiliari, fermo restando per
una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al
comma 3, e' aumentato del 300 per cento, salvo il disposto del comma
2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione
superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'istituto
centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonche'
i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalita'
previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e
successive modificazioni.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il
contribuente denunci all'ufficio delle imposte lo stato di non
locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne
attesti la durata nella dichiarazione dei redditi.
Nota all'art. 38:
Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti) (il testo di detto
decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 5 aprile
1982):
"Art. 13. - Nei comuni con popolazione superiore ai
300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per
l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonche' nei comuni
compresi nelle aree individuate ai sensi del presente
articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli
10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di
venti mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quelle di cui al presente
articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Con provvedimento del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, da pubblicare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono
individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali
sussiste una situazione di particolare tensione abitativa,
tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi
difficolta' di reperimento di alloggi in locazione, nonche'
dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi
cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di
rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi
dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei
provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici
mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di
abitazione riferito agli ultimi tre anni.
Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei
comuni di cui ai commi precedenti e' istituita una
commissione con funzioni consultive relativamente alla
graduazione degli sfratti in detta area.
Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo
delegato ed e' composta dai sindaci dei comuni interessati
e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.
Ove l'area comprenda comuni appartenenti a piu' province,
della commissione fanno parte oltreche' i sindaci di tutti
i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP
di dette province. Essa e' presieduta dal prefetto della
provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti
dell'area.
Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce
tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni
compresi nell'area affinche' egli abbia concreti elementi
di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui
trattate.
Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al
primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle
aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data
di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE".
Con delibera CIPE 29 luglio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1982, sono stati
individuati, ai sensi del secondo comma dell'articolo
soprariportato, i comuni compresi nelle aree nelle quali
sussiste una situazione di particolare tensione abitativa.
Con successiva delibera 30 maggio 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, il CIPE ha
provveduto ad integrare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5
aprile 1985, n. 118, la precedente delibera (il testo della
delibera 30 maggio 1985 e' riportato peraltro nelle note in
calce alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante
disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori
dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad
alta tensione abitativa, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 1986).