Art. 39 
                         Costruzioni rurali 
 
  1. Non si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative  pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui  servono
e destinate: 
    a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame  e  degli  edifici
rurali  e  alla  vigilanza  dei  lavoratori  agricoli,  nonche'   dei
familiari conviventi a loro carico; 
    b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del  comma  2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione; 
    c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi  e  delle  scorte
occorrenti per la coltivazione; 
    d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei  prodotti
agricoli e alle attivita' di manipolazione e  trasformazione  di  cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.