Art. 39
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici
rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei
familiari conviventi a loro carico;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.