Art. 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli
immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.