Art. 10. 
                            Retribuzioni 
 
  1. In conformita' a quanto previsto  dall'articolo  99,  secondo  e
terzo comma, della Costituzione, il CNEL: 
    a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte  sui
piu' importanti documenti ed atti di  politica  e  di  programmazione
economica  e  sociale,   anche   con   riferimento   alle   politiche
comunitarie; 
    b) esamina, in apposita sessione,  la  relazione  previsionale  e
programmatica che il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica e il Ministro  del  tesoro  sono  tenuti  a  presentare  al
Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge  5  agosto  1978,  n.
468; 
    c) approva in apposite sessioni con periodicita' da  esso  stesso
stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su  richiesta
delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato
o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti  generali,
settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e
retributivi espressi dalla contrattazione collettiva,  procedendo  ad
un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine  di
agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni; 
    d) esprime proprie valutazioni sull'andamento  della  congiuntura
economica  in  sessioni  semestrali,  dettando  a  tal  fine  proprie
direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base; 
    e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal  Governo,  le
politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal  fine  mantiene  i
contatti con i corrispondenti organismi  delle  Comunita'  europee  e
degli altri Stati membri; 
    f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che  comporta
indirizzi  di  politica  economica  e  sociale  esprimendo  pareri  e
compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo  o
delle regioni o delle province autonome; 
    g) puo' formulare osservazioni e proposte di  propria  iniziativa
sulle  materie  di  cui  ai  punti  precedenti,   previa   presa   in
considerazione  da  parte  dell'assemblea  con  le  stesse  modalita'
previste per la propria iniziativa legislativa; 
    h) compie studi e indagini di propria iniziativa,  sulle  materie
di cui ai punti precedenti; 
    i) ha l'iniziativa legislativa; 
    l) esercita tutte le altre  funzioni  ad  esso  attribuite  dalla
legge. 
 
          Nota all'art. 10, comma 1, lettera b): 
            Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978,  n.  468
          (Riforma di alcune norme  di  contabilita'  generale  dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente: 
            "15.  (Presentazione  del  bilancio  e  della   relazione
          previsionale e programmatica). - Il Ministro del tesoro, di
          concerto con quello del  bilancio  e  della  programmazione
          economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre: 
              1) il bilancio di previsione pluriennale; 
              2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che
          inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo  stato  di
          previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per
          Ministeri e dal quadro generale riassuntivo. 
              Nello  stesso  mese  di  settembre,  il  Ministro   del
          bilancio e della programmazione economica  ed  il  Ministro
          del  tesoro   presentano   al   Parlamento   la   relazione
          previsionale e  programmatica  per  l'anno  successivo,  la
          quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione  del
          quadro generale riassuntivo del bilancio dello  Stato,  con
          una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto  alle
          previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla
          parte discrezionale di spesa. 
              La relazione previsionale  e  programmatica  espone  il
          quadro economico generale ed  indica  gli  indirizzi  della
          politica economica nazionale  ed  i  conseguenti  obiettivi
          programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze
          e le compatibilita' tra il  quadro  economico  esposto,  la
          entita'  e  la  ripartizione  delle  risorse,  i   predetti
          obiettivi e gli impegni  finanziari  previsti  nei  bilanci
          pluriennali dello  Stato  e  dell'intero  settore  pubblico
          allargato. 
              La   relazione   previsionale   e   programmatica    e'
          accompagnata dalle  relazioni  programmatiche  di  settore,
          nonche' da relazioni  sulle  leggi  pluriennali  di  spesa,
          delle quali sara' particolarmente illustrato  lo  stato  di
          attuazione. 
              A dette relazioni il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica allega un  quadro  riassuntivo  di
          tutte le  leggi  di  spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione per ciascuna legge degli  eventuali  rinnovi  e
          della  relativa  scadenza;  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi residui di ciascun anno; delle somme  che  restano
          ancora da erogare".