Art. 11. Attivita' consultiva 1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10: a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento; b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - nelle materie che rientrano nella loro potesta' normativa - su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal presidente della giunta. 2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga. 3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. 4. Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.