Art. 11.
                        Attivita' consultiva

  1.  Al  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro possono
richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10:
    a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;
    b)  il  Governo,  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro competente;
    c)  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano -
nelle  materie  che  rientrano  nella  loro  potesta'  normativa - su
richiesta  fatta,  previa  deliberazione degli organi competenti, dal
presidente della giunta.
  2.  Il  CNEL  ha  l'obbligo di esprimere il parere entro il termine
fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.
  3.  I  pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le
norme  dei  rispettivi  regolamenti.  I  pareri  resi al Governo sono
comunicati   alle   Camere   dallo   stesso  Governo  all'atto  della
presentazione  dei  provvedimenti  sui  quali sono stati richiesti. I
pareri  resi  alle  regioni  e  alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
  4.  Sono  comunque  esclusi  dalla competenza consultiva del CNEL i
progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dei Ministeri e ai conti consuntivi.