Art. 12. Contributo all'elaborazione della legislazione 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.