Art. 13.
      Designazione di rappresentanti delle categorie produttive
     e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale

  1.  Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto
previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le
suddette  designazioni  vengono trasmesse al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ci  al  Ministro  competente  entro dieci giorni dalla
deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi
previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.