ART. 24.
              (Istituzione delle agenzie per l'impiego)

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita   la  commissione  centrale  per  l'impiego,  le  commissioni
regionali  e  gli  organi  di  governo  delle regioni interessate, e'
istituita  in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in
coordinamento  con  gli osservatori nazionali e regionali del lavoro,
nonche'  con  i  servizi  preposti all'orientamento e alla formazione
professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
    a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
    b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
    c)  favorire  l'impiego  dei soggetti piu' deboli nel mercato del
lavoro;
    d)  sottoporre  alla  commissione  regionale  per l'impiego ed ai
competenti  organi  della  regione  proposte  e programmi di politica
attiva  del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello
Stato e della regione in materia.
  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale fissa le
direttive  generali  per  lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie
per  l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro
attivita'  con quella degli organi periferici del Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale.  L'agenzia  per  l'impiego,  nella sua
qualita'  di  organo  tecnico  progettuale, attua gli indirizzi della
commissione regionale per l'impiego.
  3.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con   il   Ministro  del  tesoro,  con  propri  decreti,  sentite  la
commissione  centrale  e  quelle regionali per l'impiego, nonche' gli
organi  di  governo delle regioni interessate, determina la struttura
ed  il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia
il  contingente  di  personale che, su proposta del direttore, potra'
essere  assunto  con  contratto a termine di diritto privato, anche a
tempo  parziale,  sia il relativo trattamento economico. Il direttore
e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in
possesso  di  elevata  professionalita'  e  di pluriennale comprovata
esperienza  nel  campo  delle  politiche del lavoro; esso puo' essere
scelto  anche  tra personale estraneo all'amministrazione in possesso
di  analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato
a termine e rinnovabile.
  4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  determina  annualmente  il  fabbisogno
finanziario per il funzionamento delle agenzie.
  5.  Presso  le  agenzie  puo'  essere comandato, su indicazione del
direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti
locali,  da  enti  pubblici  anche  economici  e  dalle  universita',
restando   i   relativi  oneri  a  carico  delle  amministrazioni  di
provenienza.
  6.  Per  lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego
si  avvale  dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
  7.  In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   sentita   la   commissione   centrale  per  l'impiego,  la
commissione   regionale   e  gli  organi  di  governo  della  regione
interessata,  ha  facolta'  di  non  procedere alla istituzione della
agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti
analoghe  strutture,  promosse  dalle  regioni, che siano idonee allo
svolgimento delle funzioni di cui al medesimo, comma 1.
  8.  Nella  regione  Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per
l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento
e di Bolzano.