ART. 26.
                             (Sanzioni)

  1.  L'articolo  27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "ART.  27. - 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle
norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione
a  lire  cinque  milioni,  con  il conseguente sequestro del mezzo di
trasporto  se  adoperato  a  questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la
pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
triplo.
  2.  I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici
di  collocamento  i  lavoratori  sono  soggetti  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni
per ogni lavoratore interessato.
  3.   I  datori  di  lavoro  che  non  comunicano  alla  commissione
circoscrizionale  per  l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21,
primo  comma,  la  cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al
pagamento  della  sanzione  amministrativa  da  lire centomila a lire
trecentomila per ogni lavoratore interessato".