ART. 27.
(Sanzioni per la violazione  di  norme  in  materia di collocamento e
                accertamento dei lavoratori agricoli)

  1.  Nell'articolo  20  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come
sostituito  dall'articolo  7 del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i
primi sette commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge
e'  punito  con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed
il  mezzo  di  trasporto  eventualmente  utilizzato  a tal fine viene
sequestrato.  Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
  I  datori  di  lavoro  che non assumono i lavoratori per il tramite
degli  Uffici  di  collocamento  sono  soggetti  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni
per  ogni  lavoratore  assunto.  La  medesima  sanzione si applica ai
datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi
degli  articoli  10  e  13,  omettano  di  darne  comunicazione  alla
commissione  circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione
di cessazione del rapporto.
  I  datori  di  lavoro  che  omettono  di  dare  comunicazione  alla
commissione  circoscrizionale  della  cessazione del rapporto a norma
dell'articolo   14   sono   soggetti   al  pagamento  della  sanzione
amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  trecentomila  per  ogni
lavoratore interessato.
  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  previste dal presente
articolo  sono  destinati  all'attivita'  di  studio, di ricerca e di
sperimentazione,  ai  sensi  dell'articolo  15  del  regio decreto 27
aprile   1913,  n.  431,  dell'Ispettorato  del  lavoro  ai  fini  di
migliorare  le  tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore
agricolo".
 
          Nota all'art. 27, comma 1:
            Il  testo  dell'art. 20 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo
          si  veda  la  nota  all'art.  2,  comma 1), come sostituito
          dall'art.  7  del D.L. n. 287/1972 (aggiunto dalla legge di
          conversione),  poi  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 20. - Chiunque esercita la mediazione in violazione
          della  presente  legge  e'  punito con l'ammenda da lire un
          milione  a  lire  cinque  milioni  ed il mezzo di trasporto
          eventualmente  utilizzato  a tal fine viene sequestrato. Se
          vi  e'  scopo  di lucro, la pena e' dall'arresto fino a sei
          mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
            I  datori  di lavoro che non assumono i lavoratori per il
          tramite  degli  uffici  di  collocamento  sono  soggetti al
          pagamento    della    sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  per ogni lavoratore
          assunto.  La  medesima  sanzione  si  applica  ai datori di
          lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi
          degli  articoli  10  e  13, omettano di darne comunicazione
          alla  commissione  circoscrizionale, ovvero non ottemperino
          all'intimazione di cessazione del rapporto.
            I  datori  di  lavoro  che omettono di dare comunicazione
          olio  commissione  circoscrizionale  della  cessazione  del
          rapporto  a  norma  dell'art. 14 sono soggetti al pagamento
          della  sanzione  amministrativa  da  lire  centomila a lire
          trecentomila per ogni lavoratore interessato.
            I  proventi  delle  sanzioni  amministrative previste dal
          presente  articolo  sono destinati all'attivita' di studio,
          di  ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 15 del
          regio  decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del
          lavoro  ai  fini  di  migliorare le tecniche di prevenzione
          antinfortunistica nel settore agricolo.
            Nelle  contravvenzioni previste dal presente articolo, il
          contravventore,  entro 20 giorni dalla data della notifica,
          puo'  presentare  domanda  di oblazione all'ispettorato del
          lavoro competente, che determinera' la somma da pagarsi nei
          limiti  tra  la  meta'  del  minimo  e la meta' del massimo
          dell'ammenda   stabilita,   prefissando   il   termine  per
          effettuare  il  pagamento  a norma dell'art. 162 del codice
          penale.
            I  proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal
          presente   articolo   saranno  destinati  all'attivita'  di
          studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art.
          15   del   regio   decreto   27   aprile   1913,   n.  431,
          dell'ispettorato  del  lavoro  ai  fini  di  migliorare  le
          tecniche   di  prevenzione  antinfortunistica  nel  settore
          agricolo.
            Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e
          destinati,  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 12 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
          520,  ad  apposito capitolo dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            Nei  casi di recidiva nella violazione delle norme di cui
          alla  presente  legge, il capo dell'ispettorato provinciale
          del   lavoro  comunica  l'infrazione  alle  amministrazioni
          pubbliche  che abbiano competenza a disporre la concessione
          di  contributi,  di  agevolazioni  fiscali  o  creditizie e
          comunque  competenti  a qualsivoglia intervento pubblico in
          favore del datore di lavoro trasgressore.
            Le  pubbliche  amministrazioni interessate adotteranno le
          opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e,
          nei  casi  piu'  gravi,  potranno decidere l'esclusione del
          datore  di  lavoro  trasgressore per un tempo fino a cinque
          anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento".
            L'art.  15 del regio decreto n. 431/1913 (Regolamento per
          l'esecuzione  della  legge  22  dicembre 1912, n. 1361, che
          istituisce  un  corpo  di  ispettori  dell'industria  e del
          lavoro) citato nell'articolo soprariportato, dispone quanto
          segue:
            "Art.   15.   -   L'ufficio   igienico-sanitario  di  cui
          all'articolo  precedente verra' dotato dei mezzi di ricerca
          sperimentale  necessari,  e potra' anche essere autorizzato
          dal  ministro  di  agricoltura,  industria  e  commercio  a
          servirsi  di  laboratori  scientifici  esistenti,  quando i
          mezzi a sua disposizione non siano sufficienti.
            La  stessa  autorizzazione  potra'  essere  accordata  ai
          circoli   d'ispezione   per   quegli   studi  di  carattere
          sperimentale  che  dovessero  eseguire per l'attuazione dei
          compiti loro fissato dall'art. 1 della legge".