ART. 31. 
                       (Abrogazione di norme) 
 
  1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro del lavoro e 
                                della previdenza sociale 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          Nota all'art. 31, comma 1:
            La   legge   n.   140/1981   convertiva   in  legge,  con
          modificazioni,  il  D.L.  14  febbraio 1981, n. 24, recante
          misure  eccezionali  per  la  tutela  e  lo  sviluppo della
          occupazione  nelle  zone terremotate della Campania e della
          Basilicata".  Le  norme della suindicata legge era previsto
          che restassero in vigore fino al 30 giungo 1983.
            Detto  termine  e'  stato  poi  prorogato  con i seguenti
          provvedimenti:

  D.L.  12  agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla
legge  11 ottobre 1983, n. 545 che, facendo salvo quanto disposto dal
precedente  D.L. 17 giugno 1983, n. 289, non convertito, ha prorogato
il termine fino al 31 dicembre 1983;
  D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla
legge  27  febbraio  1984, n. 18: termine prorogato fino al 30 giugno
1984;
  D.L.  29  giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge  4  agosto  1984,  n. 430, che ha differito il predetto termine
alla  data  di  entrata  in  vigore della nuova normativa generale in
materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.