Art. 11.
     (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)

  1.  Il  Governo  o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva
comunitaria  non  riguarda  materia  gia'  disciplinata  con  legge o
coperta  da  riserva  di  legge,  ne danno attuazione entro i termini
previsti   dalla   stessa   mediante   regolamenti   o   altri   atti
amministrativi  generali  di competenza dei rispettivi organi e con i
procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.