Art. 3.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, le misure della  tassa  erariale  sulle  merci  imbarcate  e
sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita
dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28  febbraio  1974,
n.  47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
117  (a),  sono  aumentate  del  50  per  cento  rispetto  a   quelle
determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981,  n.
546 (b). Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.
(( 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto    ))
(( franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria        ))
(( fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del   ))
(( 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del    ))
(( Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (f),     ))
(( ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di    ))
(( cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. Le       ))
(( modalita' di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi ))
(( vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste       ))
(( saranno definite con decreto del Ministro della marina          ))
(( mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in       ))
(( esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato.        ))
  3.  (( Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui
al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge
28  febbraio  1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 aprile 1974, n. 117 (a) , e  successive  modificazioni,  tutte  le
merci  caricate  sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle
navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali,
nonche'   le   merci  contenute  nei  contenitori  caricati  su  navi
portacontenitori ugualmente adibite  ai  collegamenti  marittimi  tra
porti nazionali.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della  soprattassa  di
ancoraggio  per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n.  82  (c),  sono  aumentate  di  sei
volte.
  5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi  stazzate
in  virtu'  della  legge  22  ottobre 1973, n. 958 (d), determina con
proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare  ai  valori
di  stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta,
sui quali dovranno essere applicate  la  tassa  di  ancoraggio  e  la
soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e
II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), nelle  misure
aggiornate in base al presente decreto.
  6.  Un  terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di
cui  al  comma  1  e  l'80  per  cento  degli  importi  riscossi   in
applicazione  delle  tasse  di  cui  al  comma 4 nei porti rientranti
nell'ambito delle  circoscrizioni  degli  enti  portuali  di  Savona,
Genova,  Civitavecchia,  Napoli,  Palermo, Venezia e Trieste, nonche'
nei porti in cui insistono le  Aziende  dei  mezzi  meccanici  e  dei
magazzini  di  Ancona,  Cagliari,  Livorno,  La  Spezia e Messina, e'
devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme  devolute
sono  destinate  ((  ad  investimenti  per  il  miglioramento  ed  il
potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi  portuali)).
  7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, il provento complessivo  della  tassa  sulle  merci  di  cui
all'articolo  47  della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), e' devoluto
per intero al Provveditorato al porto di Venezia.
  Commi 8 e 9  (soppressi dalla legge di conversione)  .
  10.   Rimangono   ferme   le  misure  delle  tasse  portuali  quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
secondo  e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  aprile
1974,  n.  117  (a),  nonche'  le  misure  delle tasse portuali quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione  della
legge  5 maggio 1976, n. 355 (e), per i porti in cui insistono o sono
autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
di  Ancona,  Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con
l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n.  692,  di  conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (b).
 
             (a)  Il  testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 47/1974 e'
          riportato in appendice.
             (b)  L'art.  6  della  legge n. 692/1981, di conversione
          (con l'art.  1)  del  D.L.  n.  546/1981  (Disposizioni  in
          materia  di  imposte  di  bollo  e  sugli atti e formalita'
          relativi ai  trasferimenti  degli  autoveicoli,  di  regime
          fiscale  delle  cambiali accettate da aziende e istituti di
          credito nonche' di  adeguamento  della  misura  dei  canoni
          demaniali)  ha  raddoppiato  la misura delle tasse previste
          dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del  D.L.  n.
          47/1974  (si veda in appendice il riferimento alla nota (a)
          al  presente  articolo),  dovute  sulle  merci  sbarcate  e
          imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato.
             (c)  Il  testo  dell'art.  47  della legge n. 82/1963 e'
          riportato in appendice.
             (d)  La legge n. 958/1973 ratifica e da' esecuzione alla
          convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con
          annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.
             (e)  La legge n. 355/1976 reca: "Estensione alle aziende
          dei  mezzi  meccanici  e  magazzini  portuali  di   Ancona,
          Cagliari,  La  Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici
          previsti per gli enti portuali".
             (f) L'allegato VIII del D.L.C.P.S. n. 1430/1947 concerne
          lo strumento relativo al porto franco di Trieste.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 47/1974 (Istituzione di
          una tassa di sbarco e imbarco sulle merci  trasportate  per
          via aerea e per via marittima) e' il seguente:
             "Art.  2. - In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato
          e' dovuta una  tassa  erariale,  sulle  merci  sbarcate  ed
          imbarcate,  in  misura  non  superiore  a  lire 90 per ogni
          tonnellata metrica di  merce.  La  frazione  di  tonnellata
          superiore  ad  un  quintale  e' considerata come tonnellata
          intera.
             Resta  ferma  la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate
          nei porti indicati nelle disposizioni di cui  al  capo  III
          del  titolo  II  della  legge  9  febbraio  1963,  n. 82, e
          successive modificazioni, ed e' soppressa la tassa prevista
          sulle  merci  in transito provenienti e dirette all'estero.
          Tali merci sono in ogni caso soggette  al  pagamento  delle
          tasse  di  sbarco  e  di imbarco indicate nel predetto capo
          terzo.
             La misura della tassa di cui al primo comma del presente
          articolo e' determinata e modificata per ciascun porto  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro per  la  marina  mercantile,  di  concerto  con  i
          Ministri  per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e
          la programmazione  economica,  tenuto  conto  della  natura
          delle  merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con
          lo stesso decreto potranno essere determinate e  modificate
          in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui
          al primo comma le aliquote delle tasse di cui al  capo  III
          del  titolo  II  della  legge  9  febbraio  1963,  n. 82, e
          successive modificazioni, e saranno determinate,  anche  in
          deroga  alle  norme  contenute  nella  legge  indicata,  la
          devoluzione dei maggiori introiti ai locali  enti  autonomi
          portuali  istituiti per legge e le specifiche destinazioni.
             Tassa  analoga  a quella esistente per i porti di cui al
          capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.  82,
          e' istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di
          Palermo  e  Savona;  col  decreto  di  cui  innanzi  se  ne
          determinera'  la  misura, che non potra' superare il limite
          massimo previsto nella seconda parte del comma  precedente,
          nonche' la devoluzione e le specifiche destinazioni".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:
             La  legge  n. 82/1963 reca: "Revisione delle tasse e dei
          diritti marittimi". Si trascrive il relativo art. 47:
             "Art. 47 (( (Devoluzione del provento di alcune tasse al
          Provveditorato al porto di Venezia). )) - Il provento della
          tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e
          seguenti, riscosso nel porto di  Venezia,  e'  devoluto  al
          locale Provveditorato al porto.
             Il  provento  della tassa sulle merci di cui all'art. 23
          riscosso nel suddetto porto e' devoluto come segue:
               a)  per  due  terzi  al  comune e al Provveditorato al
          porto  per  quello  riscosso  rispettivamente   nel   porto
          industriale  di  Marghera  e nel porto marittimo e un terzo
          allo Stato fino al 31 dicembre 1962;
               b)  per  meta' al comune e per meta' al Provveditorato
          al porto per il provento complessivo dal  1  gennaio  1963
          fino al 31 dicembre 1984".