Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a), sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (b). Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio. (( 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto )) (( franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria )) (( fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del )) (( 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del )) (( Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (f), )) (( ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di )) (( cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. Le )) (( modalita' di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi )) (( vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste )) (( saranno definite con decreto del Ministro della marina )) (( mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in )) (( esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato. )) 3. (( Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a) , e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), sono aumentate di sei volte. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958 (d), determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), nelle misure aggiornate in base al presente decreto. 6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonche' nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e' devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate (( ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali)). 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), e' devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia. Commi 8 e 9 (soppressi dalla legge di conversione) . 10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a), nonche' le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355 (e), per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (b).
(a) Il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 47/1974 e' riportato in appendice. (b) L'art. 6 della legge n. 692/1981, di conversione (con l'art. 1) del D.L. n. 546/1981 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali) ha raddoppiato la misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 47/1974 (si veda in appendice il riferimento alla nota (a) al presente articolo), dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato. (c) Il testo dell'art. 47 della legge n. 82/1963 e' riportato in appendice. (d) La legge n. 958/1973 ratifica e da' esecuzione alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969. (e) La legge n. 355/1976 reca: "Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali". (f) L'allegato VIII del D.L.C.P.S. n. 1430/1947 concerne lo strumento relativo al porto franco di Trieste. Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 47/1974 (Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima) e' il seguente: "Art. 2. - In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato e' dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata intera. Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed e' soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo. La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo e' determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni. Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinera' la misura, che non potra' superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonche' la devoluzione e le specifiche destinazioni". Con riferimento alla nota (c) all'art. 3: La legge n. 82/1963 reca: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi". Si trascrive il relativo art. 47: "Art. 47 (( (Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia). )) - Il provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti, riscosso nel porto di Venezia, e' devoluto al locale Provveditorato al porto. Il provento della tassa sulle merci di cui all'art. 23 riscosso nel suddetto porto e' devoluto come segue: a) per due terzi al comune e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962; b) per meta' al comune e per meta' al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984".