Art. 4. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato: a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni; b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni; c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni. 2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, e' ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987. 3. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.