Art. 4.
  1.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1987,  il Ministero della
marina mercantile e'  autorizzato  a  concedere  agli  enti  portuali
sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei
compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
    a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
    b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
    c)  Consorzio  autonomo  del  porto  di  Civitavecchia:  lire 500
milioni.
  2.  Il  contributo  ordinario  annuale  dello  Stato  in favore del
Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4  del
decreto-legge  11  gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con
la  legge  22  dicembre 1979, n. 683, e' ulteriormente elevato a lire
6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.
  3.  Il  Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere
all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini  portuali  di  Ancona  un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire  8.000  milioni  a
decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni
3.500),  2582  (milioni  1.500),  2583  (milioni 500) e 2584 (milioni
1.000)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   marina
mercantile  per  il  suddetto  anno  finanziario  1987;  per gli anni
successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti  capitoli
2574  (milioni  2.500),  2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e
2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.