Art. 5.
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dell'articolo  11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio
1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386 (a).
 
             (a) I DD.L. n. 200/1987 e n. 296/1987, non convertiti in
          legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
          comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
          Gazzetta Ufficiale )) serie generale - n. 169 del 22 luglio
          1987   e   n.   220   del  21  settembre  1987),  recavano:
          "Adattamento della capacita'  di  produzione  della  flotta
          peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante
          ritiro definitivo del naviglio  e  fermo  temporaneo  delle
          navi   adibite  alla  pesca  con  reti  a  traino,  nonche'
          interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli
          enti portuali".
             Il  D.L.  n.  386/1987,  convertito,  con modificazioni,
          nella legge 19 novembre 1987, n. 471 (testo  coordinato  in
          Gazzetta  Ufficiale  serie generale - n. 286 del 7 dicembre
          1987)   reca   lo   stesso   titolo    dei    decreti-legge
          sopramenzionati.
             L'art.  11  dei  predetti decreti (l'art. 11 del D.L. n.
          386/1987 e' stato soppresso  dalla  legge  di  conversione)
          recava  norme  analoghe  a  quelle  di  cui  all'art. 3 del
          presente decreto.