Art. 5. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386 (a).
(a) I DD.L. n. 200/1987 e n. 296/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) serie generale - n. 169 del 22 luglio 1987 e n. 220 del 21 settembre 1987), recavano: "Adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali". Il D.L. n. 386/1987, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471 (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1987) reca lo stesso titolo dei decreti-legge sopramenzionati. L'art. 11 dei predetti decreti (l'art. 11 del D.L. n. 386/1987 e' stato soppresso dalla legge di conversione) recava norme analoghe a quelle di cui all'art. 3 del presente decreto.