Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio. 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. 3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto. 6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonche' nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e' devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia. 8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, e' istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche. 9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse. 10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonche' le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.