Art. 4. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le misure della  tassa  erariale  sulle  merci  imbarcate  e
sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita
dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28  febbraio  1974,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,  n.
117, sono aumentate del 50 per cento rispetto  a  quelle  determinate
con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre  1981,  n.  546.  Tale
aumento non si applica per il traffico di cabotaggio. 
  2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco
di Trieste, in attesa della definizione  di  accordi  con  gli  Stati
confinanti in merito alla  utilizzazione  del  porto  franco  stesso,
l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. 
  3.  Sono  esenti  dalla  tassa  erariale  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  febbraio   1974,   n.   47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117,  e
successive  modificazioni,  tutte  le  merci   caricate   sui   carri
ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite  ai
collegamenti  marittimi  tra  porti  nazionali,  nonche'   le   merci
contenute  nei  contenitori   caricati   su   navi   portacontenitori
ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della  soprattassa  di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del  titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte. 
  5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi  stazzate
in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con  proprio
decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza
in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui  quali
dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa  di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del  titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base
al presente decreto. 
  6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della  tassa  di
cui  al  comma  1  e  l'80  per  cento  degli  importi  riscossi   in
applicazione delle tasse di cui  al  comma  4  nei  porti  rientranti
nell'ambito delle  circoscrizioni  degli  enti  portuali  di  Savona,
Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia  e  Trieste,  nonche'
nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare  le  aziende
dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno,  La
Spezia e Messina, e'  devoluto  ai  predetti  enti  e  alle  predette
aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore  al
50 per cento ad investimenti. 
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il provento complessivo  della  tassa  sulle  merci  di  cui
all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e'  devoluto  per
intero al Provveditorato al porto di Venezia. 
  8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
dei  porti,  istituite  con  legge  9  ottobre  1967,  n.  961,  come
modificata dalla legge 10 ottobre 1974,  n.  494,  e'  istituita  una
tassa per i passeggeri,  da  riscuotere  nella  misura  e  secondo  i
criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della  legge  9  febbraio
1963, n. 82, e successive modifiche. 
  9. I proventi delle tasse di cui al comma  8  saranno  devoluti  ai
predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire  la
stazione marittima ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  della  citata
legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse. 
  10.  Rimangono  ferme  le  misure  delle   tasse   portuali   quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28  febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  aprile
1974,  n.  117,  nonche'  le  misure  delle  tasse   portuali   quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione  della
legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti  in  cui  insistono  o  sono
autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e  rivalutate  con
l'articolo 6 della legge 1› dicembre 1981, n.  692,  di  conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.