Art. 5. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.