Art. 5. 
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n.  200,  21
luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.