Art. 19. 1. I curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 131 del testo unico, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni: a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo; b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente. 2. I curatori e gli amministratori devono inoltre: a) adempiere, per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta, stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1; c) comunicare, mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, entro sessanta giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi. 3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'art. 131 del testo unico sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'art. 16, comma 3, dello stesso testo unico. 4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o in mancanza dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 131 del testo unico. 5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di sei mesi.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 131 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il D.P.R. n. 600/1973, pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". - Per il testo dell'intero art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.