Art. 19. 
  1. I curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita'
devolute sotto condizione sospensiva o in  favore  di  nascituri  non
ancora  concepiti,  oltre  alle  dichiarazioni  dei  redditi  di  cui
all'art. 131 del testo unico, da  presentare  nei  termini  ordinari,
relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto  le  rispettive
funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al
periodo d'imposta nel quale cessa la  curatela  o  l'amministrazione,
sono tenuti  a  presentare,  entro  sei  mesi  dall'assunzione  delle
funzioni: 
   a) le dichiarazioni  dei  predetti  redditi  relative  al  periodo
d'imposta nel quale si e'  aperta  la  successione,  se  anteriore  a
quello nel quale hanno assunto le  funzioni,  e  agli  altri  periodi
d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo; 
    b) la dichiarazione dei  redditi  posseduti  nell'ultimo  periodo
d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era
scaduto alla data del  decesso,  quella  dei  redditi  posseduti  nel
periodo d'imposta precedente. 
  2. I curatori e gli amministratori devono inoltre: 
    a) adempiere, per i periodi d'imposta  indicati  nell'alinea  del
comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali  o
agricole, gli obblighi contabili e  quelli  a  carico  dei  sostituti
d'imposta, stabiliti nel decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600; 
   b) presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle  funzioni,  le
dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati
nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1; 
    c) comunicare, mediante raccomandata all'ufficio  delle  imposte,
entro sessanta giorni, l'assunzione e la cessazione  delle  funzioni;
la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei  dati
identificativi degli eredi e delle quote ereditarie  di  ciascuno  di
essi. 
  3. L'erede, nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione,  deve
darne comunicazione e indicare l'ufficio delle imposte del  domicilio
fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore
o dell'amministratore e degli altri  eredi  e  la  propria  quota  di
eredita'. Nella stessa  dichiarazione  puo'  essere  esercitata,  per
ciascuno degli anni per i quali i redditi di  cui  all'art.  131  del
testo unico sono stati determinati in via  provvisoria,  la  facolta'
prevista nell'art. 16, comma 3, dello stesso testo unico. 
  4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al  comma
3, o in mancanza dalla data in cui avrebbe dovuto essere  presentata,
decorre il termine per la liquidazione  definitiva  delle  imposte  a
norma dell'articolo 131 del testo unico. 
  5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore,  salvo  quanto
disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura  della
successione e quelli aventi inizio prima  della  data  di  assunzione
delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di  sei
mesi. 
 
          Note all'art. 19:
             -  Per  il  testo  dell'art.  131  del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
             - Il D.P.R. n. 600/1973, pubblicato nel suppl. ord. n. 1
          alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre  1973,  reca:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi".
             - Per il testo dell'intero art. 16 del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.