Art. 9. 
  1. La richiesta dell'autorizzazione di cui all'art.  60,  comma  5,
del  testo  unico  deve  essere   presentata   o   spedita   mediante
raccomandata  all'ufficio  delle  imposte  e  s'intende  accolta   se
l'ufficio   non   notifica   avviso   contrario   entro   tre   mesi.
L'autorizzazione ha effetto a condizione che il  contribuente  adotti
il metodo contabile previsto nel detto  comma  per  tutte  le  opere,
forniture e servizi. 
 
          Nota all'art. 9:
             Si  trascrive  il  testo  dell'intero  art. 60 del testo
          unico delle imposte sui redditi;
             "Art.   60   (Opere,   forniture  e  servizi  di  durata
          ultrannuale). - 1.  Le opere,  le  forniture  e  i  servizi
          pattuiti  come  oggetto  unitario e con tempo di esecuzione
          ultrannuale concorrono a formare il reddito, come rimanenze
          finali  di  ciascun  esercizio al termine del quale sono in
          corso   di   esecuzione   e   come    esistenze    iniziali
          dell'esercizio  successivo, per il valore complessivo della
          parte  eseguita   fin   dall'inizio   dell'esecuzione   del
          contratto, salvo il disposto del comma 4.
             2.  La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
          pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
          applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
          per cento. Per la parte di opere, fornite e servizi coperta
          da  stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
          corrispettivi liquidati.
             3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
          ridotto  per   rischio   contrattuale,   a   giudizio   del
          contribuente,  in  misura non superiore al 2 per cento. Per
          le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
          i  corrispettivi  sono dovuti da soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
             4.  I  corrispettivi  liquidati  a titolo definitivo dal
          committente si comprendono tra i ricavi  e  la  valutazione
          tra  le  rimanenze,  in  caso  di liquidazione parziale, e'
          limitata alla parte non ancora liquidata.  Ogni  successiva
          variazione   dei   corrispettivi  e'  imputata  al  reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
             5.  In  deroga  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4 le
          imprese che contabilizzano in bilancio le opere,  forniture
          e  servizi  valutando  le  rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi all'esercizio nel quale  sono  consegnate  le
          opere  o  ultimati  i servizi e le forniture possono essere
          autorizzate dall'ufficio  delle  imposte  ad  applicare  lo
          stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito;   l'autorizzazione   ha    effetto    a    partire
          dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
             6.  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio,  un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,  delle  generalita'  e   della   residenza   del
          committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
          a base per la valutazione  e  della  collocazione  di  tali
          elementi nei conti dell'impresa.
             7.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo i
          corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
          si  considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorche'
          non risultanti in bilancio".