Art. 10. 
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al  1›  gennaio  1988  la
quota  di  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il
9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e  l'1,05  per  cento  a
carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al
31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e'  ridotta  al  10,50  per
cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di  lavoro  e  lo
0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. 
2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il  comma  2
e' sostituito dal seguente: 
"2.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1988  il  contributo   istituito
dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,  successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge  6  dicembre  1971,  n.  1053,
posto a carico dei pensionati delle  amministrazioni  statali,  delle
aziende autonome e dell'Ente Ferrovie  dello  Stato  sui  trattamenti
pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per  cento;
a decorrere dal 1› gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso". 
3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato nella misura del  6,5  per  cento
dal 1› gennaio 1988 e nella misura del 5 per  cento  dal  1o  gennaio
1989. 
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e  11
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41  versato  per
l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi  8,  9  e  11  dello  stesso
articolo 31, e' portata  in  detrazione  del  contributo  dovuto  per
l'anno 1988. 
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del
versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi
inferiori a quello corrispondente al  15  per  cento  del  contributo
1987, potranno a domanda ottenere il rimborso. 
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da
parte del contribuente, sulla  base  dell'aliquota  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti
disposizioni, e dell'imponibile effettivo. 
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
             L'art. 31,  comma  1,  della  legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria  1986)  fissa  la  misura del contributo per le
          prestazioni  del  Servizio  sanitario   nazionale   per   i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati.
          Nota all'art. 10, comma 2:
             La legge n. 841/1953 estende l'assistenza  sanitaria  ai
          pensionati  statali  e provvede alla sistemazione economica
          della gestione  assistenziale  dell'E.N.P.A.S.  Agli  oneri
          relativi  all'assistenza  sanitaria  dei  pensionati di cui
          all'art. 1,  l'art.  2  pone  a  carico  dei  titolari  dei
          trattamenti  di  quiescenza un contributo commisurato all'1
          per  cento  dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e
          relativi  caroviveri  e  delle   altre   integrazioni,   di
          qualsiasi  natura,  fruite  dalle  categorie  indicate  nel
          medesimo art. 1.
          Nota all'art. 10, commi 3 e 4:
             Il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge n.
          41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
             "8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
          dagli artigiani, dagli esercenti  attivita'  commerciali  e
          loro    rispettivi   familiari   coadiutori,   dai   liberi
          professionisti,  nonche'  dai   lavoratori   dipendenti   e
          pensionati,  e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
          di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.  264,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
          n. 386, stabilito  nella  misura  del  7,5  per  cento  del
          reddito   complessivo   ai   fini   dell'IRPEF  per  l'anno
          precedente a quello cui il  contributo  si  riferisce,  con
          esclusione  dei  redditi  gia' assoggettati a contribuzione
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  e  dei
          redditi  da  pensione.  I  redditi dominicali e agrari, dei
          fabbricati  e  di  capitale  concorrono,   per   la   parte
          eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
             9.  Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
          anche  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e   coloni   e
          rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
          dei rispettivi nuclei familiari.  Il contributo predetto e'
          ridotto  al  50  per  cento  per  i  redditi  delle aziende
          agricole situate nei territori montani di  cui  al  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
          nonche' nelle  zone  agricole  svantaggiate  delimitate  ai
          sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si
          vedano le note all'art. 9, comma 2).
            (Omissis).
             11.  Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale, dovuto (dai cittadini non mutuati)  ai
          sensi  dell'art.  63  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          nel testo modificato dall'art.   15  del  decreto-legge  1›
          luglio  1980,  n.  285, convertito con modificazioni, nella
          legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura  del
          7,5  per  cento  del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF
          per  l'anno  relativo  a  quello  cui  il   contributo   si
          riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica
          soluzione  entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui  il  contributo  si  riferisce.     Restano  ferme   le
          disposizioni  vigenti  per la determinazione del contributo
          per le  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  a
          carico dei cittadini stranieri".
          Nota all'art. 10, comma 6:
             Si vedano le precedenti note all'art. 10.