Art. 10.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 la
quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il
9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a
carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al
31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10,50 per
cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo
0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.
2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito
dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053,
posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle
aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti
pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento;
a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso".
3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato nella misura del 6,5 per cento
dal 1 gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1o gennaio
1989.
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 versato per
l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso
articolo 31, e' portata in detrazione del contributo dovuto per
l'anno 1988.
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del
versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi
inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo
1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da
parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi
dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti
disposizioni, e dell'imponibile effettivo.
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 31, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i
lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati.
Nota all'art. 10, comma 2:
La legge n. 841/1953 estende l'assistenza sanitaria ai
pensionati statali e provvede alla sistemazione economica
della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. Agli oneri
relativi all'assistenza sanitaria dei pensionati di cui
all'art. 1, l'art. 2 pone a carico dei titolari dei
trattamenti di quiescenza un contributo commisurato all'1
per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e
relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di
qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate nel
medesimo art. 1.
Nota all'art. 10, commi 3 e 4:
Il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge n.
41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e
pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno
precedente a quello cui il contributo si riferisce, con
esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei
redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei
fabbricati e di capitale concorrono, per la parte
eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e'
ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende
agricole situate nei territori montani di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si
vedano le note all'art. 9, comma 2).
(Omissis).
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, dovuto (dai cittadini non mutuati) ai
sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1
luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del
7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF
per l'anno relativo a quello cui il contributo si
riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica
soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui il contributo si riferisce. Restano ferme le
disposizioni vigenti per la determinazione del contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a
carico dei cittadini stranieri".
Nota all'art. 10, comma 6:
Si vedano le precedenti note all'art. 10.