Art. 11. 1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
Nota all'art. 11, comma 1: Il primo comma dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) prevede che: "Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto".