Art. 11. 
1. L'articolo 129, primo comma, del  regio  decreto-legge  4  ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  aprile
1936, n. 1155, va interpretato nel  senso  che  la  prescrizione  ivi
prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in
pagamento. 
 
          Nota all'art. 11, comma 1:
             Il  primo  comma  dell'art.  129 del R.D.L. n. 1827/1935
          (Perfezionamento   e   coordinamento   legislativo    della
          previdenza  sociale)  prevede che: "Le rate di pensione non
          riscosse entro cinque anni dal giorno della  loro  scadenza
          sono prescritte a favore dell'Istituto".