Art. 11.
1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi
prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in
pagamento.
Nota all'art. 11, comma 1:
Il primo comma dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale) prevede che: "Le rate di pensione non
riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza
sono prescritte a favore dell'Istituto".