Art. 12. 1. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema- tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prile cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 12, comma 1: L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) affida all'unita' sanitaria locale territorialmente competente le incombenze indicate nel presente comma.