Art. 12. 
1. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo  comma,
lettera q), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  provvede  agli
accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-
legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. 
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai  tecnopatici
la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte  dell'INAIL,  le
regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno  schema-
tipo approvato  dal  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  per  disciplinare
l'erogazione  da  parte  dell'Istituto  stesso,  congiuntamente  agli
accertamenti medico-legali, delle prile cure ambulatoriali necessarie
in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale,  e  per
stabilire gli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali. 
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
            L'art. 14,  terzo  comma,  lettera  q),  della  legge  n.
          833/1978  (Istituzione  del  Servizio  sanitario nazionale)
          affida   all'unita'   sanitaria   locale   territorialmente
          competente le incombenze indicate nel presente comma.