Art. 4. 
1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito  delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi  prevista  dalla
legge 23 marzo  1977,  n.  97,  e  successive  modificazioni,  e  dal
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei 
soggetti all'imposta sul 
  reddito delle persone giuridiche per gli anni  1988,  1989  e  1990
ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in  corso  al
24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non  coin-
cide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento. 
2.  Le  aliquote  dell'imposta  sulle  assicurazioni  private  e  sui
contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla
legge 29 ottobre 1961, n.  1216,  e  successive  modificazioni,  sono
aumentate del 25 per cento. 
 
          Note all'art. 4, comma 1:
             -  L'art.  1  della  legge  n.  97/1977 (Disposizioni in
          materia  di  riscossione  delle   imposte   sui   redditi),
          sostituito   dall'art.   1  della  legge  n.  749/1977,  ha
          istituito, a decorrere dall'anno 1977 a carico dei soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta
          sul reddito delle  persone  giuridiche  un  versamento,  da
          effettuarsi  nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo
          di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta  in
          corso,  pari  al  75  per  cento  dell'imposta  relativa al
          periodo  precedente,  come   indicata,   al   netto   delle
          detrazioni   e  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute
          d'acconto, nella dichiarazione dei redditi  presentata  per
          il  periodo  stesso.  Se per il periodo precedente e' stata
          omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per
          cento dell'imposta corrispondente  al  reddito  complessivo
          che  avrebbe  dovuto  essere  dichiarato,  al  netto  delle
          detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
             La misura del versamento di acconto e' stata elevata  al
          90  per cento dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693,
          convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e  poi  al
          92  per cento, per il solo anno 1982, dall'art. 10 del D.L.
          22  dicembre  1981,  n.  787,  convertito  nella  legge  26
          febbraio  1982,  n.  52;  il versamento e' stato confermato
          nell'anzidetta misura anche negli anni 1983, 1984  e  1985.
          Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio
          1986  l'art.  3  della  legge n. 41/1986 ha fissatto in via
          permanente il predetto versamento di acconto  nella  misura
          del 92 per cento.
             - L'art. 2 del D.L. n. 936/1977 (Misure fiscali urgenti)
          ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          1›   gennaio  1978,  un  versamento  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta locale sui  redditi,  da  effettuarsi  con  le
          modalita' e nella misura di cui alla legge n. 97/1977 sopra
          richiamata.
             La  misura  del  versamento  di acconto e' stata elevata
          prima al 90 per cento e poi al 92 per cento con la medesima
          decorrenza, dalle stesse disposizioni richiamate nella nota
          precedente.
          Nota all'art. 4, comma 2:
             L'allegato A, annesso alla  legge  n.  1216/1961  (Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e  di  contratti vitalizi), riporta la tariffa generale per
          le  assicurazioni  e  i  contratti  di  rendita   vitalizia
          soggetti all'imposta in misura ordinaria.
             L'art.  5,  comma dodicesimo, del D.L. 30 dicembre 1982,
          n. 953, nel testo di  cui  alla  legge  di  conversione  28
          febbraio  1983,  n.  53,  ha  elevato  dal  50 per cento le
          aliquote  indicate  nella  tariffa,  a  decorrere  dal   1›
          febbraio 1983. Il quattordicesimo comma del medesimo art. 5
          ha   ulteriormente   modificato   le   aliquote  in  misura
          differenziata a decorrere dal 1› maggio 1983.
             A norma dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
          recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica
          (gruppo Finmare)  e  interventi  per  l'armamento  privato,
          l'aliquota  dell'imposta  per  le  assicurazioni  contro  i
          rischi della navigazione ed assimilate, di cui  all'art.  2
          della  predetta  tariffa  generale  e'  diminuita  al  6% a
          decorrere dal 1› gennaio 1987  (l'aliquota  precedente  era
          del 10%).