Art. 4.
1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei
soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990
ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al
24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coin-
cide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento.
2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui
contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono
aumentate del 25 per cento.
Note all'art. 4, comma 1:
- L'art. 1 della legge n. 97/1977 (Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi),
sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977, ha
istituito, a decorrere dall'anno 1977 a carico dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche un versamento, da
effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo
di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in
corso, pari al 75 per cento dell'imposta relativa al
periodo precedente, come indicata, al netto delle
detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute
d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per
il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata
omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per
cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo
che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle
detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
La misura del versamento di acconto e' stata elevata al
90 per cento dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e poi al
92 per cento, per il solo anno 1982, dall'art. 10 del D.L.
22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26
febbraio 1982, n. 52; il versamento e' stato confermato
nell'anzidetta misura anche negli anni 1983, 1984 e 1985.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1986 l'art. 3 della legge n. 41/1986 ha fissatto in via
permanente il predetto versamento di acconto nella misura
del 92 per cento.
- L'art. 2 del D.L. n. 936/1977 (Misure fiscali urgenti)
ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1 gennaio 1978, un versamento a titolo di acconto
dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi con le
modalita' e nella misura di cui alla legge n. 97/1977 sopra
richiamata.
La misura del versamento di acconto e' stata elevata
prima al 90 per cento e poi al 92 per cento con la medesima
decorrenza, dalle stesse disposizioni richiamate nella nota
precedente.
Nota all'art. 4, comma 2:
L'allegato A, annesso alla legge n. 1216/1961 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi), riporta la tariffa generale per
le assicurazioni e i contratti di rendita vitalizia
soggetti all'imposta in misura ordinaria.
L'art. 5, comma dodicesimo, del D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, nel testo di cui alla legge di conversione 28
febbraio 1983, n. 53, ha elevato dal 50 per cento le
aliquote indicate nella tariffa, a decorrere dal 1
febbraio 1983. Il quattordicesimo comma del medesimo art. 5
ha ulteriormente modificato le aliquote in misura
differenziata a decorrere dal 1 maggio 1983.
A norma dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica
(gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato,
l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i
rischi della navigazione ed assimilate, di cui all'art. 2
della predetta tariffa generale e' diminuita al 6% a
decorrere dal 1 gennaio 1987 (l'aliquota precedente era
del 10%).