Art. 5. 
1. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  5-bis  del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge  23  dicembre  1986,  n.  899,  concernenti  agevolazioni
tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di  immobili  ad  uso
abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. 
 
          Nota all'art. 5, comma 1:
             Il  testo  dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L.
          n.  708/1986, aggiunto dalla legge di  conversione  (Misure
          urgenti   per   fronteggiare   l'eccezionale   carenza   di
          disponibilita' abitative) e' il seguente:
             "1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di
          cui al  comma  9-  bis  dell'art.  2  del  decreto-legge  7
          febbraio  1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi  fino
          al  31  dicembre  1987.  L'aliquota del 2 per cento ai fini
          dell'imposta di registro di cui ai commi 1  e  9-  bis  del
          predetto articolo e' elevata al 4 per cento.
             2.  Tale  beneficio  viene  esteso ai cittadini italiani
          emigrati  all'estero  che  acquistino  la  prima  casa  sul
          territorio italiano".
             Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9- bis dell'art.
          2   del   D.L.   n.   12/1985,   richiamati   nel  comma  1
          soprariportato, e' il seguente:
             "1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti  a  titolo
          oneroso,  effettuati  nei  confronti  di persone fisiche da
          soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
          professione,  di  fabbricati  o  porzioni   di   fabbricati
          destinati  ad  uso  di  abitazione  non  di lusso secondo i
          criteri di  cui  al  decreto  ministeriale  2  agosto  1969
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 218 del 27 agosto
          1969, indipendentemente dalla data della loro  costruzione,
          sono  soggetti all'imposta di registro del due per cento ed
          alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che
          l'immobile  acquistato   sia   ubicato   nel   comune   ove
          l'acquirente  ha  la  propria  residenza  o, se diverso, in
          quello in cui svolge la propria attivita' o, se  trasferito
          all'estero  per  ragioni  di lavoro, in quello nel quale ha
          sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto  di  acquisto
          il  compratore  dichiari,  a  pena  di  decadenza,  di  non
          possedere  altro  fabbricato  o  porzioni   di   fabbricato
          destinati   ad   abitazione   nel  comune  ove  e'  situato
          l'immobile  acquistato,  di  volerlo  adibire   a   propria
          abitazione  e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni
          previste dal  presente  comma.  In  caso  di  dichiarazione
          mendace  sono  dovute  le  imposte  nella  misura ordinaria
          nonche' una soprattassa del trenta per cento delle  imposte
          stesse.  Le  disposizioni  del  presente comma si applicano
          agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
          o emanati ed alle scritture private autenticate dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche' alle
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione da tale data.
             2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti  all'aliquota
          del  due  per  cento  dell'imposta  sul  valore aggiunto le
          cessioni di fabbricati o porzioni di  fabbricato  destinati
          ad  uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui
          al   citato   decreto   ministeriale   2    agosto    1969,
          indipendentemente   dalla   data  della  loro  costruzione,
          effettuate,  alle  condizioni  previste  dal  comma  1,  da
          soggetti  diversi  dalle imprese costruttrici nei confronti
          di persone fisiche, ovvero di coopertive  e  loro  consorzi
          aventi  i  requisiti  indicati  all'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   601,  e
          successive modificazioni, costituite da persone fisiche per
          la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso
          di abitazione.
             3.  Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento
          della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati
          o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non
          di lusso, secondo  i  criteri  di  cui  al  citato  decreto
          ministeriale  2  agosto 1969, costruiti anteriormente al 18
          luglio 1949, effettuate, nei  termini  ed  alle  condizioni
          previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti
          di   persone  fisiche,  ovvero  delle  cooperative  e  loro
          consorzi di cui al precedente commma.
             4.  In  caso  di  dichiarazione  mendace  l'ufficio  del
          registro  presso  cui  sono  stati  registrati  gli atti di
          cessione di  cui  ai  commi  2  e  3  deve  recuperare  nei
          confronti   degli   acquirenti   una  penalita'  pari  alla
          differenza  fra   l'aliquota   del   diciotto   per   cento
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  quella  agevolata,
          aumentata del trenta per cento.
             5.  Per  gli  incrementi  di  valore  conseguenti   alle
          cessioni  e  ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi
          precedenti, l'imposta di cui all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc-
          cessive  modificazioni,  e'  ridotta al cinquanta per cento
          indipendentemente dalla data di costruzione dei  fabbricati
          o delle porzioni di fabbricati.
             (Omissis).
             9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo
          e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982,
          n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi
          ivi  indicati,  entro  il  termine  del  31  dicembre 1985,
          immobili locati, devono comunicare il  prezzo  e  le  altre
          condizioni  di  vendita al locatario che puo' esercitare il
          diritto di prelazione entro il termine  di  60  giorni  dal
          ricevimento della comunicazione".
             Il  termine  del  31  dicembre  1985  era  stato gia' in
          precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).