Art. 5.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni
tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso
abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L.
n. 708/1986, aggiunto dalla legge di conversione (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di
disponibilita' abitative) e' il seguente:
"1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di
cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino
al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini
dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del
predetto articolo e' elevata al 4 per cento.
2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani
emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul
territorio italiano".
Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9- bis dell'art.
2 del D.L. n. 12/1985, richiamati nel comma 1
soprariportato, e' il seguente:
"1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo
oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da
soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati
destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione,
sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed
alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che
l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove
l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui svolge la propria attivita' o, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha
sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto
il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non
possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato
destinati ad abitazione nel comune ove e' situato
l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria
abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni
previste dal presente comma. In caso di dichiarazione
mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria
nonche' una soprattassa del trenta per cento delle imposte
stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota
del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati
ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui
al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969,
indipendentemente dalla data della loro costruzione,
effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti
di persone fisiche, ovvero di coopertive e loro consorzi
aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, costituite da persone fisiche per
la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso
di abitazione.
3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento
della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non
di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto
ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18
luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni
previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti
di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro
consorzi di cui al precedente commma.
4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del
registro presso cui sono stati registrati gli atti di
cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei
confronti degli acquirenti una penalita' pari alla
differenza fra l'aliquota del diciotto per cento
dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata,
aumentata del trenta per cento.
5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle
cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi
precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc-
cessive modificazioni, e' ridotta al cinquanta per cento
indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati
o delle porzioni di fabbricati.
(Omissis).
9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo
e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982,
n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi
ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985,
immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre
condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il
diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione".
Il termine del 31 dicembre 1985 era stato gia' in
precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).