Art. 6. 
 
  1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per  imposte  o
tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente  legge,
la cui riscossione  e'  demandata  agli  uffici  dell'Amministrazione
periferica delle tasse e delle imposte dirette sugli  affari,  e  per
spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa  luogo
alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, pene pecuniarie e
soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa  parimenti  luogo
al rimborso dovuto alla predetta data per imposte  o  tasse,  la  cui
riscossione e' demandata agli uffici sopra indicati, di  importo  non
superiore a lire 20.000.