Art. 6. 1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione e' demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione e' demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.