Art. 7. 1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. 2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988. 3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento. 4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e suc- cessive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento. 5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente: "c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute le prime partecipazioni acquisite in data piu' recente;". 6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "ne' delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente: "5. Le perdite della societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori". 8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10. 9. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo. 11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge. 12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
Nota all'art. 7, comma 1: Il D.P.R. n. 917/1986 approva il testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 11 di detto testo unico determina le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare ai singoli scaglioni di reddito. L'art. 12 elenca le detrazioni per carichi di famiglia e l'art. 13, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, le altre detrazioni spettanti. Note all'art. 7, comma 2: - Il secondo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) prevede che: "L'imposta sostitutiva (nel settore del credito) si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito in conto corrente si tiene conto dell'ammontare del fido". - Il n. 2) dell'art. 16 del predetto D.P.R. n. 601/1973 richiama il credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia. Nota all'art. 7, comma 3: Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". L'art. 9 reca norme sul mancato o ritardato versamento diretto. L'art. 20 concerne gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l'art. 21 gli interessi per prolungata rateazione. L'art. 39 disciplina il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo. L'art. 44 riguarda gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate. Nota all'art. 7, comma 4: La legge n. 29/1961 reca: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari". Nota all'art. 7, comma 5: Il testo dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 81. (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80". Nota all'art. 7, commi 6 e 7: L'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge, risulta cosi' formulato: "Art. 123 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio. 2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. 3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5. 4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 5. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. 7. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono da una data non anteriore a quella in cui e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 2502 e 2425- bis del condice civile soprarichiamati: "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411". "Art. 2425-bis (Contenuto del conto dei profitti e delle perdite). - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo: Nei profitti: 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee; 2) i proventi degli investimenti immobiliari; 3) i dividendi delle partecipazioni in societa' controllate e collegate; 4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa'; 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso; 6) gli interessi dei crediti verso banche; 7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate e collegate; 8) gli interessi dei crediti verso la clientela; 9) gli interessi di altri crediti; 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1); 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni; 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive; 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; Nelle perdite: 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi; 4) le spese per prestazioni di servizi; 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi; 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari; 7) gli interessi sui debiti verso societa' controllate e collegate; 8) gli interessi sui debiti verso banche; 9) gli interessi sugli altri debiti; 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari; 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni; 12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza; 13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni; 14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici; 15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni; 16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive. Sono vietati i compensi di partite". Nota all'art. 7, commi 8 e 9: Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo vigente del relativo art. 26: "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del venticinque per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al secondo comma. Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche, delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598". Note all'art. 7, comma 11: - Il D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 9 del 13 gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti. - Il D.L. n. 3/1988, in corso di conversione in legge, reca lo stesso titolo del D.L. n. 533/1987. Nota all'art. 7, comma 12: Il D.L. n. 46/1976 reca: "Misure urgenti in materia tributaria". Si trascrive il testo del relativo art. 35: "Art. 35. - Entro il 31 luglio di ciascun anno le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, una somma pari ad un terzo delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, versate per il periodo d'imposta precedente".