Art. 7. 
1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo,  a
valere per l'anno successivo,  provvede  alla  revisione  dei  limiti
degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo  11  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  delle  detrazioni
di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli  12  e  13
del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed
impiegati  relativa  ai  dodici  mesi  precedenti  a   quello   della
presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per  cento
rispetto al valore medio del medesimo  indice,  relativo  all'analogo
periodo dell'anno precedente. 
2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo  18  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e  succes-
sive modificazioni ed  integrazioni,  attualmente  determinata  nella
misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per  cento  per  le
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio,  di  cui  al  n.   2
dell'articolo  16  del  predetto   decreto   del   Presidente   della
Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed  erogate  in  base  a
contratti conclusi a decorrere dal 1› gennaio 1988. 
3. Gli interessi per la riscossione o per  il  rimborso  di  imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1›   gennaio   1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento. 
4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e  suc-
cessive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento,  sono
dovuti, a decorrere dal 1› gennaio 1988, nella  misura  del  4,5  per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo  sono  dovuti
nella misura del 9 per cento. 
5. Nell'articolo 81, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita, con effetto dalla
data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente: 
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite  per  successione  o
donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale  della
societa' secondo che si tratti di azioni  ammesse  alla  borsa  o  al
mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie,
se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto  a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare  superiore
a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data  della
cessione o della prima cessione non e' superiore a  cinque  anni.  La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le cessioni  effettuate  nel  corso  di  dodici  mesi  ancorche'  nei
confronti  di  soggetti  diversi;  si  considerano  cedute  le  prime
partecipazioni acquisite in data piu' recente;". 
6. All'articolo 123  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "ne' delle plusvalenze"  fino
alla fine  del  comma,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  delle
plusvalenze  iscritte  in  bilancio  non  si  tiene  conto   fino   a
concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote  delle
societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il  valore
del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture
contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla
data di entrata in vigore del citato testo  unico  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e'  sostituito,  con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente: 
"5. Le perdite della societa' che partecipano alla fusione,  compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in  diminuzione  del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale  di  cui
all'articolo  2502  del  codice  civile,  senza   tener   conto   dei
conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi  ventiquattro  mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa,  e  sempre
che dal conto dei profitti e delle  perdite  della  societa'  le  cui
perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a  quello
in cui la fusione  e'  stata  deliberata,  risulti  un  ammontare  di
ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1,  del  codice
civile,  e  un  ammontare  delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425-bis,
parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento  di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori". 
8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e
comunque non oltre tre anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al  secondo  comma
dell'articolo 26  del  decreto  el  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  maturati  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30  per
cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10. 
9. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai  sensi
del terzo comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  da
soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato   incaricati   del
pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel  comma
8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si  applica  alle
ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. 
10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti sui certificati di depositi  nominativi  raccolti  dalle
aziende di credito e vincolati a non meno di tre  mesi,  nonche'  sui
depositi a risparmio postale. Il presente comma  non  si  applica  ai
depositi estinti prima della scadenza del vincolo. 
11. Sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  dai  decreti-legge  29
dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n.  3,  nei  confronti  dei
certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza
dei predetti decreti-legge. 
12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di  cui  all'articolo  35
del  decreto-legge  18   marzo   1976,   n.   46,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10  maggio  1976,  n.  249,  e  successive
modificazioni, e' elevato, con esclusione  dei  depositi  di  cui  al
comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze  stabilite.
Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto e' fissato
al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. 
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
             Il D.P.R. n.  917/1986  approva  il  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi.  L'art.  11  di  detto  testo  unico
          determina  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone  fisiche  da  applicare  ai  singoli  scaglioni  di
          reddito. L'art. 12 elenca  le  detrazioni  per  carichi  di
          famiglia  e  l'art. 13, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4
          febbraio 1988, n. 42, le altre detrazioni spettanti.
          Note all'art. 7, comma 2:
             - Il secondo comma dell'art. 18 del D.P.R.  n.  601/1973
          (Disciplina  delle  agevolazioni  tributarie)  prevede che:
          "L'imposta sostitutiva (nel settore del credito) si applica
          in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare  complessivo
          dei  finanziamenti  di  cui  ai precedenti articoli 15 e 16
          erogati in ciascun esercizio.  Per  i  finanziamenti  fatti
          mediante  aperture  di  credito  in conto corrente si tiene
          conto dell'ammontare del fido".
             - Il n. 2) dell'art. 16 del predetto D.P.R. n.  601/1973
          richiama il credito agrario di esercizio e di miglioramento
          disciplinato  dal  decreto-legge  29  luglio 1927, n. 1509,
          convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928,  n.
          1760,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e da
          altre disposizioni legislative in materia.
          Nota all'art. 7, comma 3:
             Il  D.P.R.  n.  602/1973   reca:   "Disposizioni   sulla
          riscossione delle imposte sul reddito". L'art. 9 reca norme
          sul  mancato  o  ritardato  versamento  diretto.  L'art. 20
          concerne gli interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          l'art.  21  gli interessi per prolungata rateazione. L'art.
          39 disciplina il  ricorso  avverso  l'iscrizione  a  ruolo.
          L'art.  44 riguarda gli interessi per ritardato rimborso di
          imposte pagate.
          Nota all'art. 7, comma 4:
             La legge n. 29/1961 reca: "Norme per la disciplina della
          riscossione dei carichi in materia di tasse  e  di  imposte
          indirette sugli affari".
          Nota all'art. 7, comma 5:
             Il  testo dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  81. (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi,
          se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni
          o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
          in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita'  di
          lavoratore dipendente:
               a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di  terreni,  o  l'esecuzione  di  opere  intese a renderli
          edificabili e la successiva vendita,  anche  parziale,  dei
          terreni o degli edifici;
               b)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione o donazione e le unita' immobiliari urbane  che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o la costruzione  e  la  cessione  sono  state  adibite  ad
          abitazione principale del cedente e dei suoi familiari;
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite
          per  successione  o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15
          per cento del capitale della societa' secondo che si tratti
          di azioni ammesse alla borsa o  al  mercato  ristretto,  di
          altre  azioni  o  di  partecipazioni  non  azionarie, se il
          periodo  di  tempo  intercorso  tra  la  data   dell'ultimo
          acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
          ammontare  superiore  a  quello  spettante  in  virtu'  del
          diritto di opzione, e la data della cessione o della  prima
          cessione  non e' superiore a cinque anni. La percentuale di
          partecipazione e' determinata tenendo  conto  di  tutte  le
          cessioni  effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
          confronti di soggetti diversi; si  considerano  cedute  per
          prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
              d)  le  vincite  delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
               e)  i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
               f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
               g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
               h) i redditi derivanti dalla concessione in  usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi;
               i)  i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
               l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non esercitate abitualmente o dall'assunzione  di  obblighi
          di fare, non fare o permettere;
               m)  le  indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari
          di spesa, percepiti  da  soggetti  che  svolgono  attivita'
          sportiva  dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986,
          n. 80".
          Nota all'art. 7, commi 6 e 7:
             L'art. 123 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          come   modificato   dalla  presente  legge,  risulta  cosi'
          formulato:
             "Art. 123 (Fusione di societa'). -  1.  La  fusione  tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle plusvalenze e minusvalenze dei  beni  delle  societa'
          fuse,  comprese  quelle relative alle rimanenze e il valore
          di avviamento. Le  plusvalenze  e  minusvalenze  risultanti
          dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del
          codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante non si tiene  conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del  rapporto  di   cambio   delle   azioni   o   quote   o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa' fuse  possedute  da  altre,  e  delle  plusvalenze
          iscritte  in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza
          della differenza tra il costo delle azioni  o  quote  delle
          societa'  incorporate annullate per effetto della fusione e
          il  valore  del  patrimonio  netto  delle  societa'  stesse
          risultante dalle scritture contabili.
             3.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante dalla  fusione  o  incorporante  subentra  negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi alle imposte sui redditi, salvo  quanto  stabilito
          nei commi 4 e 5.
             4.   I   fondi   in   sospensione  di  imposta  iscritti
          nell'ultimo bilancio  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla fusione o incorporante se e nella misura in  cui  non
          siano   stati   ricostituiti   nel   suo  bilancio.  Questa
          disposizione non si applica per i fondi tassabili  solo  in
          caso  di  distribuzione  i quali, se e nel limite in cui vi
          sia avanzo di fusione o aumento di capitale  per  ammontare
          superiore    al   capitale   complessivo   delle   societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di riduzione  del  capitale  per  esuberanza;
          quelli  che  anteriormente alla fusione sono stati imputati
          al capitale delle societa' fuse o incorporate si  intendono
          trasferiti  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione o incorporante e concorrono a formarne  il  reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
             5.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio   netto   quale   risulta    dalla    situazione
          patrimoniale  di cui all'art. 2502 del codice civile, senza
          tener conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti  negli
          ultimi   ventiquattro  mesi  anteriori  alla  data  cui  si
          riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto  dei
          profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono
          riportabili,  relativo all'esercizio precedente a quello in
          cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
          ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima,  n.  1,  del
          codice  civile,  e un ammontare delle spese per prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art.  2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli ultimi due esercizi anteriori.
             6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la data in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'  determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',  in  base  alle  risultanze di apposito conto dei
          profitti e delle perdite.
             7. L'atto di fusione puo' stabilire che  ai  fini  delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrono da
          una data non anteriore a quella in cui e'  chiuso  l'ultimo
          esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a
          quella,  se  piu'  prossima,  in  cui si e' chiuso l'ultimo
          esercizio della societa' incorporante".
             Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche  il  testo
          degli   articoli  2502  e  2425-  bis  del  condice  civile
          soprarichiamati:
            "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione  deve
          essere   deliberata  da  ciascuna  delle  societa'  che  vi
          partecipano.
             La deliberazione di fusione deve essere  depositata  per
          l'iscrizione  presso  l'ufficio del registro delle imprese,
          insieme con la situazione patrimoniale  della  societa'  al
          tempo  della  deliberazione,  a  norma del primo, secondo e
          terzo comma dell'art.  2411".
             "Art. 2425-bis (Contenuto del conto dei profitti e delle
          perdite).  - Salve le disposizioni delle leggi speciali per
          le societa' che esercitano particolari attivita', il  conto
          dei  profitti  e  delle  perdite deve esporre i ricavi ed i
          costi imputati all'esercizio, indicando  distintamente  nel
          loro importo complessivo:
             Nei profitti:
              1)   i   ricavi   delle  vendite  e  delle  prestazioni
          raggruppati per categorie omogenee;
              2) i proventi degli investimenti immobiliari;
              3)  i  dividendi  delle  partecipazioni   in   societa'
          controllate e collegate;
              4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa';
              5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
              6) gli interessi dei crediti verso banche;
              7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate
          e collegate;
              8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
              9) gli interessi di altri crediti;
              10)  le  plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni
          non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
              11) gli incrementi degli impianti e di altri  beni  per
          lavori interni;
              12)  i  proventi  e i ricavi diversi da quelli indicati
          nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
              13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati,
          prodotti finiti e merci;
             Nelle perdite:
              1)   le   esistenze   iniziali   di   materie    prime,
          semilavorati, prodotti finiti e merci;
              2)   le   spese   per   acquisti   di   materie  prime,
          semilavorati, prodotti finiti e merci;
              3) le spese per prestazioni  di  lavoro  subordinato  e
          relativi contributi;
              4) le spese per prestazioni di servizi;
              5)  le  imposte  e  tasse,  con separata indicazione di
          quelle relative a precedenti esercizi;
              6)  gli  interessi  e  gli  altri  oneri   sui   debiti
          obbligazionari;
              7)  gli interessi sui debiti verso societa' controllate
          e collegate;
              8) gli interessi sui debiti verso banche;
              9) gli interessi sugli altri debiti;
              10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
              11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
              12) gli accantonamenti ai fondi di  liquidazione  o  di
          previdenza;
              13)  gli  accantonamenti  ai  fondi  di  copertura  del
          rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di  altre
          categorie di beni;
              14)  gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri
          specifici;
              15) le minusvalenze  risultanti  dalle  valutazioni  di
          bilancio relative alle varie categorie di beni;
              16)  le  spese  e le perdite diverse da quelle indicate
          nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
             Sono vietati i compensi di partite".
          Nota all'art. 7, commi 8 e 9:
             Il D.P.R. n.  600/1973  reca:  "Disposizioni  comuni  in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi". Si
          trascrive il testo vigente del relativo art. 26:
             "Art. 26 (Ritenute sugli  interessi  e  sui  redditi  di
          capitale).  -  Le  societa'  e  gli  enti  che hanno emesso
          obbligazioni e titoli similari devono operare una  ritenuta
          del   12,50  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.
          La ritenuta non deve essere operata sugli interessi,  premi
          ed  altri  frutti  delle obbligazioni e dei titoli similari
          esenti da imposte sul reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
             L'amministrazione  postale  e  le aziende ed istituti di
          credito devono operare una  ritenuta  del  venticinque  per
          cento,  con  obbligo  di rivalsa, sugli interessi, premi ed
          altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai  correntisti.
          Non  sono  soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti
          dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende  ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  e  istituti  di  credito  italiani  o  da  filiali
          italiane   di  aziende  e  istituti  di  credito  con  sede
          all'estero, esclusi quelli pagati a stabili  organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani.
             Se  gli  interessi,  premi  e  altri  frutti  di  cui ai
          precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti  nel
          territorio  dello Stato la ritenuta deve essere operata dal
          soggetto residente incaricato del pagamento con  l'aliquota
          del  trenta  per  cento sui redditi di cui al primo comma e
          con l'aliquota del quindici per cento su quelli di  cui  al
          secondo comma.
            Le  ritenute previste dai precedenti commi sono applicate
          a titolo d'imposta nei  confronti  delle  persone  fisiche,
          delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R.
          29  settembre  1973,  n.  597.   Nei confronti dei soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  di  tale  imposta: 1) le
          ritenute  relative  alle  somme  di  cui  al  primo   comma
          corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere
          a),  b)  e  c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    598,  o  a  stabili
          organizzazioni  nel territorio dello Stato delle societa' e
          degli enti indicati alla lettera d) dello stesso  articolo;
          2)  le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma
          corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere
          a) e b)  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  598,  o  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli  enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo.
          Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul  reddito
          delle  persone  giuridiche e in ogni altro caso le ritenute
          sono applicate a titolo di imposta.
            I soggetti indicati nel primo comma dell'art.  23  devono
          operare  una  ritenuta  del  quindici per cento a titolo di
          acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
          essi corrisposti, diversi da quelli contemplati  nei  commi
          precedenti  e  nell'art.  27.  Se  i  percipienti  non sono
          residenti   nel   territorio   dello   Stato   o    stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti la ritenuta e'
          applicata a titolo di imposta e deve essere  operata  anche
          sugli  interessi  che non costituiscono reddito di capitale
          ai sensi dell'art. 44  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  e  dell'art. 5,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 598".
          Note all'art. 7, comma 11:
             -  Il  D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche'
          respinto dalla Camera dei  deputati  nella  seduta  del  12
          gennaio  1988  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale,  n.  9  del  13
          gennaio  1988),  recava  norme  in  materia  tributaria, di
          previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
          altre disposizioni urgenti.
             - Il D.L. n. 3/1988, in corso di conversione  in  legge,
          reca lo stesso titolo del D.L. n. 533/1987.
          Nota all'art. 7, comma 12:
             Il  D.L.  n.  46/1976  reca:  "Misure urgenti in materia
          tributaria".  Si trascrive il testo del relativo art. 35:
             "Art. 35. - Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  le
          aziende  e  gli  istituti  di credito sono tenuti a versare
          direttamente  all'esattoria  competente,  in  acconto   dei
          versamenti  di  cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  e  successive modificazioni, una somma pari ad un
          terzo delle ritenute di cui al secondo comma  dell'art.  26
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni,  versate  per  il
          periodo d'imposta precedente".