Art. 7.
1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a
valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti
degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle detrazioni
di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13
del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della
presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento
rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo
periodo dell'anno precedente.
2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella
misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2
dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988.
3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono
dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti
nella misura del 9 per cento.
5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita, con effetto dalla
data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o
donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della
societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al
mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie,
se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore
a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della
cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
confronti di soggetti diversi; si considerano cedute le prime
partecipazioni acquisite in data piu' recente;".
6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "ne' delle plusvalenze" fino
alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a
concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle
societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore
del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture
contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla
data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito, con effetto dalla data di
entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:
"5. Le perdite della societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre
che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui
perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello
in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice
civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis,
parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e
comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per
cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10.
9. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del
pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma
8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle
ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti sui certificati di depositi nominativi raccolti dalle
aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui
depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai
depositi estinti prima della scadenza del vincolo.
11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29
dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei
certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza
dei predetti decreti-legge.
12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35
del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, e' elevato, con esclusione dei depositi di cui al
comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto e' fissato
al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
Nota all'art. 7, comma 1:
Il D.P.R. n. 917/1986 approva il testo unico delle
imposte sui redditi. L'art. 11 di detto testo unico
determina le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche da applicare ai singoli scaglioni di
reddito. L'art. 12 elenca le detrazioni per carichi di
famiglia e l'art. 13, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, le altre detrazioni spettanti.
Note all'art. 7, comma 2:
- Il secondo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973
(Disciplina delle agevolazioni tributarie) prevede che:
"L'imposta sostitutiva (nel settore del credito) si applica
in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo
dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16
erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti
mediante aperture di credito in conto corrente si tiene
conto dell'ammontare del fido".
- Il n. 2) dell'art. 16 del predetto D.P.R. n. 601/1973
richiama il credito agrario di esercizio e di miglioramento
disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da
altre disposizioni legislative in materia.
Nota all'art. 7, comma 3:
Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito". L'art. 9 reca norme
sul mancato o ritardato versamento diretto. L'art. 20
concerne gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
l'art. 21 gli interessi per prolungata rateazione. L'art.
39 disciplina il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.
L'art. 44 riguarda gli interessi per ritardato rimborso di
imposte pagate.
Nota all'art. 7, comma 4:
La legge n. 29/1961 reca: "Norme per la disciplina della
riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte
indirette sugli affari".
Nota all'art. 7, comma 5:
Il testo dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 81. (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi,
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente e dei suoi familiari;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite
per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15
per cento del capitale della societa' secondo che si tratti
di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di
altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il
periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo
acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in virtu' del
diritto di opzione, e la data della cessione o della prima
cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di
partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per
prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari
di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita'
sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986,
n. 80".
Nota all'art. 7, commi 6 e 7:
L'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi,
come modificato dalla presente legge, risulta cosi'
formulato:
"Art. 123 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore
di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti
dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del
codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre, e delle plusvalenze
iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza
della differenza tra il costo delle azioni o quote delle
societa' incorporate annullate per effetto della fusione e
il valore del patrimonio netto delle societa' stesse
risultante dalle scritture contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa
disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in
caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi
sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare
superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza;
quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati
al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferiti nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza
tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli
ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si
riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei
profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono
riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in
cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del
codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori.
6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
la data in cui ha effetto la fusione e' determinato,
secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
societa', in base alle risultanze di apposito conto dei
profitti e delle perdite.
7. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono da
una data non anteriore a quella in cui e' chiuso l'ultimo
esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a
quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo
esercizio della societa' incorporante".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo
degli articoli 2502 e 2425- bis del condice civile
soprarichiamati:
"Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve
essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi
partecipano.
La deliberazione di fusione deve essere depositata per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese,
insieme con la situazione patrimoniale della societa' al
tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e
terzo comma dell'art. 2411".
"Art. 2425-bis (Contenuto del conto dei profitti e delle
perdite). - Salve le disposizioni delle leggi speciali per
le societa' che esercitano particolari attivita', il conto
dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i
costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel
loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni
raggruppati per categorie omogenee;
2) i proventi degli investimenti immobiliari;
3) i dividendi delle partecipazioni in societa'
controllate e collegate;
4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa';
5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
6) gli interessi dei crediti verso banche;
7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate
e collegate;
8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
9) gli interessi di altri crediti;
10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni
non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per
lavori interni;
12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati
nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati,
prodotti finiti e merci;
Nelle perdite:
1) le esistenze iniziali di materie prime,
semilavorati, prodotti finiti e merci;
2) le spese per acquisti di materie prime,
semilavorati, prodotti finiti e merci;
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e
relativi contributi;
4) le spese per prestazioni di servizi;
5) le imposte e tasse, con separata indicazione di
quelle relative a precedenti esercizi;
6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti
obbligazionari;
7) gli interessi sui debiti verso societa' controllate
e collegate;
8) gli interessi sui debiti verso banche;
9) gli interessi sugli altri debiti;
10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di
previdenza;
13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del
rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre
categorie di beni;
14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri
specifici;
15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di
bilancio relative alle varie categorie di beni;
16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate
nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
Sono vietati i compensi di partite".
Nota all'art. 7, commi 8 e 9:
Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si
trascrive il testo vigente del relativo art. 26:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - Le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta
del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.
La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari
esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di
credito devono operare una ritenuta del venticinque per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed
altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti.
Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti
dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed
istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da
aziende e istituti di credito italiani o da filiali
italiane di aziende e istituti di credito con sede
all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
istituti di credito italiani.
Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal
soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota
del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e
con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al
secondo comma.
Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate
a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche,
delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono
applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le
ritenute relative alle somme di cui al primo comma
corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere
a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo;
2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma
corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere
a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo.
Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute
sono applicate a titolo di imposta.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono
operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di
acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi
precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono
residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e'
applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche
sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale
ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598".
Note all'art. 7, comma 11:
- Il D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche'
respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12
gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 9 del 13
gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di
previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
altre disposizioni urgenti.
- Il D.L. n. 3/1988, in corso di conversione in legge,
reca lo stesso titolo del D.L. n. 533/1987.
Nota all'art. 7, comma 12:
Il D.L. n. 46/1976 reca: "Misure urgenti in materia
tributaria". Si trascrive il testo del relativo art. 35:
"Art. 35. - Entro il 31 luglio di ciascun anno le
aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare
direttamente all'esattoria competente, in acconto dei
versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, una somma pari ad un
terzo delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, versate per il
periodo d'imposta precedente".