Art. 8. 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1988. 2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica. 3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die- sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua e' stabilita in lire 375.000. 4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano. 5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita' determinati con decreto del Ministro delle finanze. 6. L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado di saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale. 7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado. 8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado. 9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11. 10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione. 11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei. 12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza. 13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato: a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di accertamento; b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazioni primaria; c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria; d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione; e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o decantata ma non messa in fusti o bottiglie per il consumo; f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo. 14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione. 15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennita' di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine. 16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto. 18. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12. 19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi. 20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992. 21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta. 22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori; b) acquaviti; c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche; e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano gia' assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantita' complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri. 23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantita' possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati e' effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1 gennaio 1993. 25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalita' previste per le operazioni senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38. 26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento. 27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415. 28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, e' sostituito dal seguente: "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purche' non superino le seguenti misure: a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento; b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese". 29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo. 30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per il riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento. 31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento. 32. Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legge, 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. 33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto. 34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. 35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali e' versato solo il rimborso del relativo costo. 36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Note all'art. 8, comma 1: - Il D.P.R. n. 641/1972 disciplina le tasse sulle concessioni governative. Il n. 125 della tariffa annessa riguarda gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive. - La legge n. 312/1973 reca: "Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio". - Il D.L. n. 953/1982 reca: "Misure in materia tributaria". Si trascrivono le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del ventinovesimo comma del relativo art. 5, nel testo di cui alla legge di conversione: "I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario". Nota all'art. 8, comma 2: L'art. 3, comma terzo, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha confermato in via permanente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, l'aumento della tassa erariale automobilistica previsto in via transitoria per gli anni dal 1982 al 1985. Nota all'art. 8, comma 3: Il D.L. n. 691/1976 reca: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione". Nota all'art. 8, comma 4: Il testo dell'art. 2 della legge n. 362/1984 (Modifica delle aliquote di imposta sul gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali) e' il seguente: "Art. 2. - Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza. La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante. La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1 gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare". Nota all'art. 8, comma 16: Il D.L. n. 688/1982 reca: "Misure urgenti in materia di entrate fiscali". Si trascrive il relativo art. 13: "Art. 13. - L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale. L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato dal dodici al diciotto per cento annuo". Nota all'art. 8, comma 20: I prodotti indicati nell'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 232/1984 (Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli) sono gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali. Nota all'art. 8, comma 22: L'art. 14- bis del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali urgenti), aggiunto dalla legge di conversione, eleva, fra l'altro, il limite per la tenuta del registro di carico e scarico relativo al deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353 (v. nelle note all'art. 8, comma 25), e del registro di carico e scarico relativo al deposito di alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico denaturati. Nota all'art. 8, comma 23: Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 213/1981 (Modificazioni al regime fiscale degli spiriti) e' il seguente: "Art. 9. - Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno gia' assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto- legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286. Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La sanzione amministrativa e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo". Note all'art. 8, comma 25: Il R.D.L. n. 23/1983 reca: "Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando". Il D.P.R. n. 627/1978 reca: "Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Note all'art. 8, comma 27: L'art. 8 del D.L. n. 1200/1948 (Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo) e' cosi' formulato: "Art. 8 (Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali). - Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando: a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta: b) il Comune, la via, il numero e la localita' dove si trova la fabbrica; c) i locali di cui si compone la fabbrica; d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente; e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti; f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato e' destinato; g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato. Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635". Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 415/1968 (Modificazioni al regime fiscale degli alcoli) prevede che: "Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, e' dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo". Nota all'art. 8, comma 28: Il testo dell'art. 3 della legge n. 213/1981 (Modificazioni al regime fiscale degli spiriti), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione. Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307. Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' abrogato. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e suc- cessive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta. Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purche' non superino le seguenti misure: a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento; b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese. L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati. Sui cali eccedenti quelli sopra indicati e' dovuto il pagamento dei tributi. L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano gia' goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione. E' abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384". Nota all'art. 8, comma 30: Il punto H/1- c della tabella B (Prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte) allegata alla legge n. 32/1973, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano, riguarda gli oli semifluidi diversi da quelli speciali, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni. Nota all'art. 8, comma 31: Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Si trascrive il relativo art. 1 del testo unico: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma compenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". Nota all'art. 8, comma 32: Il testo dell'art. 19, secondo comma lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' il seguente: "in deroga alle disposizioni del comma precedente: (Omissis). c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente) e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente) non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti". Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nella lettera c) di cui sopra, era stato differito al 31 dicembre 1987 dall'art. 4 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60. Nota all'art. 8, comma 36: Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (per il titolo si veda la precedente nota all'art. 8, comma 32) e' il seguente: "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (rectius: quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25".