Art. 8. 
1. Le tasse sulle  concessioni  governative  previste  dalla  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per  cento,
con esclusione delle tasse di cui al n. 125  della  medesima  tariffa
nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla  legge
6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo  5  del  decreto-
legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla  legge  28
febbraio 1983, n. 53, di  conversione  del  decreto  stesso.  Per  le
patenti  di  guida  la  differenza  di  tassa  annuale  puo'   essere
corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da
annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica  alle  tasse
sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal
1› gennaio 1988. 
2.  La  tassa  erariale  automobilistica,  nella  misura   risultante
dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge  28  febbraio
1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento  non  influisce
sulla tassa regionale automobilistica. 
3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e  gli  autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die-
sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n.  786,
e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per  ogni  CV
di potenza fiscale del motore.  Per  gli  anzidetti  autoveicoli  con
potenza fino a 15 CV  la  soprattassa  annua  e'  stabilita  in  lire
375.000. 
4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio
1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per  CV  per  gli  autoveicoli
muniti di impianto di alimentazione  a  gas  di  petrolio  liquefatto
(GPL) e a lire 12.600  per  CV  per  quelli  muniti  di  impianto  di
alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con  potenza  fiscale
fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000  se
alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano. 
5. Le disposizioni contenute nei commi  2,  3  e  4  si  applicano  a
decorrere dal 1› gennaio 1988. Se anteriormente alla data di  entrata
in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per  i
tributi indicati nei commi 2,  3  e  4  per  periodi  fissi  scadenti
nell'anno  1988  in  misura  inferiore  a   quella   ivi   stabilita,
l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita'
determinati con decreto del Ministro delle finanze. 
6. L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da lire  2.000
a lire 2.600 per ettolitro e per ogni  grado  di  saccarometrico  del
mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di  gradi
17,50 del termometro centesimale. 
7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata,  viene
arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo
di grado. 
8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi  sono  computate
per un decimo di grado. 
9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei
gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16  ed  il  limite  minimo  a
gradi 11. 
10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta  di
confine equivalente all'imposta di fabbricazione  da  commisurare  al
volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato
mediante analisi da  eseguirsi  dal  competente  laboratorio  chimico
delle dogane e imposte  indirette  sui  campioni  prelevati  all'atto
dell'importazione. 
11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e  della  sovrimposta
di confine sulla birra, sono considerati  come  birra  anche  i  suoi
succedanei. 
12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine  stabiliti  con  i
commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia  assolto  il
tributo vigente precedentemente e che alla data del 16  gennaio  1988
si  trovi  tuttora  in  recinti,  spazi  o  locali  sui  quali  viene
esercitata la  vigilanza  finanziaria  nelle  fabbriche  produttrici,
negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque  in  possesso
dei fabbricanti, degli importatori e  degli  imbottigliatori.  A  tal
uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve  fare
denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a  quello
di entrata in vigore della presente legge all'ufficio  tecnico  delle
imposte  di  fabbricazione  o  alla  dogana,  secondo  la  rispettiva
competenza. 
13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla
birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque  in
possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti  detrazioni  sul
volume effettivo accertato: 
a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di accertamento; 
b) 9,50 per cento per il mosto di  birra  in  fase  di  fermentazioni
primaria; 
c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria; 
d) 5,70 per cento per la birra in  recipienti  di  deposito  dopo  la
fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione; 
e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o decantata ma non  messa
in fusti o bottiglie per il consumo; 
f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie  per  il
consumo. 
14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi  da
6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale  di
tesoreria entro  venti  giorni  dalla  data  di  notificazione  della
liquidazione. 
15. Sulle somme non versate tempestivamente si  applica  l'indennita'
di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2  per  cento
quando il pagamento avvenga entro i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del termine. 
16. Sulle somme non  versate  tempestivamente  si  applica,  inoltre,
l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla  legge
27 novembre 1982, n. 873. 
17.  Nel  caso  di  tardiva  presentazione  della  denuncia  di   cui
all'ultimo periodo del  comma  12  o  di  presentazione  di  denuncia
inesatta, si applica la pena pecuniaria dal  doppio  al  decuplo  del
tributo dovuto. 
18. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di  cui  al
comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare,
entro cinque giorni successivi alla scadenza  dei  termini  stabiliti
nell'ultimo periodo del comma 12. 
19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione  e  la
corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole  etilico)
sono aumentate da lire 420.000 a lire  546.000  per  ettanidro,  alla
temperatura di 20 gradi centigradi. 
20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota  ridotta  dell'imposta
di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per  i
prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge  15
giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000  per
ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica  fino
al 31 dicembre 1992. 
21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20  si  applicano
agli  alcoli,  anche  se  contenuti  nei  prodotti  nazionali  o   di
importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che,  alla
data del 16 gennaio 1988,  non  hanno  ancora  assolto  l'imposta  di
fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle
acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta. 
22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal  quali  o  contenuti
nei  seguenti  prodotti  finiti  o  semilavorati:  a)   liquori;   b)
acquaviti; c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche; e)  vermut,
marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano gia' assolto
il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o
viaggianti, si applica l'aumento nella  misura  di  lire  102.000  ad
ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento alcoli detenuti  negli
esercizi di minuta vendita in quantita' complessiva non  superiore  a
3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro
di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis  del  decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri. 
23. Per l'applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  comma  22
valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della  legge  11  maggio
1981,  n.  213,  ad  eccezione  del  termine  di  effettuazione   del
versamento della differenza d'imposta sulle giacenze  e  del  termine
per la  denuncia  delle  quantita'  possedute,  che  vengono  fissati
nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in  vigore
della presente legge. 
24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di  fabbricazione
prevista dalle vigenti disposizioni  per  gli  alcoli  contenuti  nei
prodotti esportati e' effettuata nelle  misure  di  lire  442.000  ad
ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal
1› gennaio 1993. 
25. Per le  profumerie  alcoliche  condizionate  a  norma  del  regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile
1933,  n.  353,  l'obbligo  della  circolazione   con   bolletta   di
legittimazione  si  intende  assolto  qualora  il  prodotto   risulti
scortato dal documento di  accompagnamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura
del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata  e  di  quella
anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati  con  le
modalita' previste per le operazioni senza obbligo  di  emissione  di
bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38. 
26. I depositi soggetti all'obbligo  della  tenuta  del  registro  di
carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche  scortate  dal
documento di accompagnamento  indicato  nel  comma  25  ed  integrato
secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in
carico nel registro si effettua sulla base di detto documento. 
27.  Nei  casi  di  impiego  di  alcoli  denaturati  in   lavorazioni
industriali ai sensi dell'articolo  8  del  decreto-legge  6  ottobre
1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1948,  n.  1388,  l'eventuale  superamento  dei  limiti  quantitativi
annualmente    autorizzati,    sempreche'     l'eccedenza     risulti
effettivamente  impiegata  sotto  il  controllo  dell'Amministrazione
nelle lavorazioni anzidette,  non  puo'  intendersi  come  fatto  che
comporti il recupero di tributi, salvo quello  del  diritto  erariale
speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma,  della
legge 28 marzo 1968, n. 415. 
28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11  maggio  1981,  n.
213, concernente modificazioni al regime fiscale  degli  spiriti,  e'
sostituito dal seguente: 
"Per la preparazione di  liquori,  di  acquaviti  e  di  frutta  allo
spirito, effettuata ai  sensi  dell'articolo  2  del  predetto  regio
decreto-legge 1› marzo 1937, n.  226,  e  dell'articolo  14,  secondo
comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955,  n.  1037,  e'  concesso
l'abbuono  dell'imposta  di  fabbricazione  o  della   corrispondente
sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati  di  spirito
impiegato, purche' non superino le seguenti misure: 
a)  per  cento  per  tutte  le   operazioni   di   preparazione,   di
trasformazione e di confezionamento; 
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento  o  6  per
cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in
magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5
per cento annuo. Gli  abbuoni  di  cui  alla  presente  lettera  sono
frazionabili per mese". 
29. A decorrere dal 16 gennaio 1988  l'imposta  di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire  40  al
metro cubo. 
30.  A  decorrere  dal  16  gennaio  1988  per  le  cessioni  di  oli
combustibili   diversi   da   quelli   speciali,   fluidi,   per   il
riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella  B  allegata  alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, e  successive  modificazioni,  l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per
cento. 
31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per
uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di  quello
destinato  esclusivamente  ad  uso  domestico  di  cottura   cibi   e
produzione di acqua calda  si  applica  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto nella misura  del  18  per  cento.  Per  le  cessioni
effettuate nei territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento. 
32. Le disposizioni di cui alle lettere c  e  d)  del  secondo  comma
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  sostituito  dal   primo   comma
dell'articolo  5  del  decreto  legge,  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. 
33. L'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto  del  2  per  cento
prevista  per  le  somministrazioni  di  alimenti  e   bevande   deve
intendersi applicabile  anche  se  le  somministrazioni  stesse  sono
eseguite sulla base di contratti di appalto. 
34. I versamenti eseguiti dagli enti  pubblici  per  l'esecuzione  di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e  riconversione
del personale, non devono intendersi, agli effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni  di  servizi  ne'
devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. 
35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore
aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali  e'
versato solo il rimborso del relativo costo. 
36.  Le  cessioni  e  importazioni  di  gas  petroliferi   liquefatti
contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per  uso
domestico in qualunque fase della  commercializzazione.  Non  si  da'
luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 8, comma 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  641/1972  disciplina  le  tasse sulle
          concessioni governative. Il n. 125  della  tariffa  annessa
          riguarda   gli   abbonamenti  alle  radioaudizioni  e  alle
          diffusioni televisive.
             - La legge n. 312/1973 reca: "Modifiche agli articoli 25
          e  26  della  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,   sulla
          disciplina  dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori
          di generi di monopolio".
             -  Il  D.L.  n.  953/1982  reca:  "Misure   in   materia
          tributaria".  Si  trascrivono  le  disposizioni  di  cui al
          secondo e al terzo  periodo  del  ventinovesimo  comma  del
          relativo   art.   5,   nel  testo  di  cui  alla  legge  di
          conversione: "I nuovi importi di  tassa  vanno  arrotondati
          alle  mille  lire  superiori.  Nei casi in cui il pagamento
          deve  essere  effettuato  con  applicazione  di  marche   e
          manchino  o  non  siano reperibili i tagli idonei a formare
          l'importo  dovuto,  il  pagamento  del   solo   aumento   o
          dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario".
          Nota all'art. 8, comma 2:
             L'art.  3,  comma  terzo,  della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria  1986)  ha  confermato  in  via  permanente,  a
          decorrere  dal  1›  gennaio  1986,  l'aumento  della  tassa
          erariale automobilistica previsto in  via  transitoria  per
          gli anni dal 1982 al 1985.
          Nota all'art. 8, comma 3:
             Il  D.L.  n.  691/1976  reca:  "Modificazioni  al regime
          fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
          autotrazione".
          Nota all'art. 8, comma 4:
             Il testo dell'art. 2 della legge n.  362/1984  (Modifica
          delle  aliquote di imposta sul gas di petrolio liquefatti e
          sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di
          una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per
          il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas
          di   petrolio   liquefatti   o   con  gas  metano  e  altre
          disposizioni fiscali) e' il seguente:
             "Art. 2. - Per le autovetture e gli autoveicoli  per  il
          trasporto  promiscuo  di  persone e cose muniti di impianto
          che consente la  circolazione  mediante  alimentazione  del
          motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche
          in  alternativa  alla alimentazione con benzina, oltre alle
          tasse automobilistiche ed  alla  addizionale  di  cui  alla
          legge  24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale
          a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per
          anno, per ogni CV di potenza fiscale del  motore,  per  gli
          autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire
          10.500  per  anno,  per ogni CV di potenza fiscale, per gli
          autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli
          autoveicoli con potenza fino a 15 CV  e'  dovuta  la  tassa
          speciale  annua  di  lire  165.000 se alimentati con gas di
          petrolio liquefatto, e di lire 105.000  se  alimentati  con
          metano.  La  misura  della tassa speciale e' ridotta del 50
          per cento per le autovetture da noleggio da rimessa  e  per
          quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
             La    tassa    speciale    deve    essere    corrisposta
          contestualmente  alle   tasse   automobilistiche   con   le
          modalita'  e  nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta
          anche se l'impianto di alimentazione con  gas  non  risulti
          funzionante.
             La  tassa speciale si applica, in relazione alla potenza
          fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia
          dal 1› gennaio 1985. L'obbligo del  pagamento  della  tassa
          cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello
          in   cui   viene   eseguita  l'annotazione  della  avvenuta
          asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita'
          del  Pubblico  registro  automobilistico   e   nel   foglio
          complementare".
          Nota all'art. 8, comma 16:
             Il  D.L. n. 688/1982 reca: "Misure urgenti in materia di
          entrate fiscali". Si trascrive il relativo art. 13:
             "Art. 13. - L'interesse previsto dagli articoli 86 e  93
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   23   gennaio   1973,   n.   43,  e  successive
          modificazioni,  e'  elevato  dal  sei  al  nove  per  cento
          semestrale.
             L'interesse   di  mora  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 26  maggio  1978,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1978,  n. 388, e'
          elevato dal dodici al diciotto per cento annuo".
          Nota all'art. 8, comma 20:
            I prodotti indicati nell'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n.
          232/1984 (Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli  e
          per  alcune  bevande alcoliche in attuazione delle sentenze
          15 luglio 1982 e  15  marzo  1983  emesse  dalla  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e
          n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto
          su  alcuni  vini  spumanti  e dell'imposta di fabbricazione
          sugli alcoli) sono gli alcoli ottenuti dalla  distillazione
          del  vino,  dei  sottoprodotti  della  vinificazione, delle
          patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e
          dei cereali.
          Nota all'art. 8, comma 22:
            L'art. 14- bis  del  D.L.  n.  216/1978  (Misure  fiscali
          urgenti),  aggiunto  dalla legge di conversione, eleva, fra
          l'altro, il limite per la tenuta del registro di  carico  e
          scarico   relativo  al  deposito  di  profumerie  alcoliche
          condizionate a norma del  regio  decreto-legge  2  febbraio
          1933,  n.  23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353
          (v. nelle note all'art. 8, comma 25),  e  del  registro  di
          carico  e  scarico  relativo al deposito di alcoli etilico,
          metilico, propilico ed isopropilico denaturati.
          Nota all'art. 8, comma 23:
             Il testo degli articoli 9 e 10 della legge  n.  213/1981
          (Modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti)  e' il
          seguente:
             "Art. 9. - Nel caso di  assoggettamento  ad  aumenti  di
          imposte  di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su
          prodotti che hanno gia' assolto il tributo  con  l'aliquota
          precedentemente  vigente, i possessori devono denunciare le
          giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico  delle
          imposte  di  fabbricazione  competenti per territorio entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del
          provvedimento che dispone gli aumenti.
             Entro   la   stessa   data  i  soggetti  obbligati  alla
          presentazione della denuncia devono  versare  alla  sezione
          provinciale  di  tesoreria  la  differenza  di imposta o di
          diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.
             L'ufficio  tecnico  delle   imposte   di   fabbricazione
          verifica  la  regolarita'  delle  denunce  e  controlla che
          l'ammontare del tributo versato sia pari a  quello  dovuto.
          Qualora   risulti   corrisposta  una  somma  inferiore,  la
          relativa differenza deve essere versata entro venti  giorni
          dalla  data  di notificazione o di ricezione dell'invito di
          pagamento spedito a mezzo raccomandata postale  con  avviso
          di  ricevimento.  Se  la  somma versata risulta superiore a
          quella dovuta,  il  rimborso  puo'  essere  effettuato  con
          l'osservanza  delle  modalita'  da  stabilirsi dal Ministro
          delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre  prodotti
          in  esenzione  d'imposta  di  fabbricazione  o  di  diritti
          erariali in misura tale da  consentire  il  recupero  delle
          somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
             Sulle  somme  non  versate  tempestivamente si applicano
          l'interesse di mora a norma dell'articolo 16  del  decreto-
          legge   26   maggio   1978,   n.     216,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 24  luglio  1978,  n.    388,  e
          l'indennita'  di  mora ai sensi del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.
             Art.  10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di
          cui al precedente articolo o presenta denuncia  inesatta  o
          in  ritardo  e'  punito  con la sanzione amministrativa dal
          doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato
          di frodare.
             La sanzione amministrativa e' ridotta ad un  decimo  del
          minimo  quando  sia stata presentata denuncia, riconosciuta
          regolare, entro i cinque giorni  successivi  alla  scadenza
          del   termine  di  trenta  giorni  stabilito  nello  stesso
          precedente articolo".
          Note all'art. 8, comma 25:
             Il R.D.L. n. 23/1983 reca: "Nuove misure per  ostacolare
          lo spaccio di alcool di contrabbando".
             Il   D.P.R.  n.  627/1978  reca:  "Norme  integrative  e
          correttive del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in  attuazione  della
          delega  prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n.
          249, riguardante l'introduzione dell'obbligo  di  emissione
          del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.
          Note all'art. 8, comma 27:
             L'art.  8 del D.L. n. 1200/1948 (Modificazioni al regime
          fiscale degli alcoli e del benzolo) e' cosi' formulato:
             "Art. 8 (Impiego di  alcoli  denaturati  in  lavorazioni
          industriali).    -  Le ditte che intendono impiegare alcool
          denaturato con  denaturanti  speciali  in  usi  industriali
          debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
               a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta:
               b) il Comune, la via, il numero e la localita' dove si
          trova la fabbrica;
               c) i locali di cui si compone la fabbrica;
               d)  il  quantitativo di alcool denaturato da impiegare
          annualmente;
               e) le materie prime che si intendono  impiegare  quali
          denaturanti;
               f)  i  prodotti  alla  cui  fabbricazione  lo  spirito
          denaturato e' destinato;
               g) il procedimento di lavorazione seguito e  se  nella
          lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
             Il  Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta
          provvede per  la  concessione  e  stabilisce  le  norme  da
          osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse
          norme   saranno  osservate  dalle  ditte  che  chiedono  di
          impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi
          industriali diversi da quelli consentiti  dall'art.  3  del
          regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635".
             Il  secondo  comma  dell'art.  2 della legge n. 415/1968
          (Modificazioni al regime fiscale degli alcoli) prevede che:
          "Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati
          eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto  finito,  e'
          dovuto  il  diritto  erariale speciale di cui al precedente
          articolo".
          Nota all'art. 8, comma 28:
             Il   testo   dell'art.   3   della   legge  n.  213/1981
          (Modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei
          magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di  fabbrica  e
          degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o
          ridistillazione,  e'  concesso  l'abbuono  dell'imposta  di
          fabbricazione ed eventualmente  del  diritto  erariale  sui
          cali  accertati  di  lavorazione  entro  il  limite massimo
          dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito  sottoposto
          a rettifica o ridistillazione.
             Resta  confermato  l'abbuono massimo dell'1,50 per cento
          per i cali effettivi  di  ridistillazione  delle  acquaviti
          previsto  dall'art.  5  del decreto-legge 16 marzo 1957, n.
          69, convertito, con modificazioni, nella  legge  12  maggio
          1957, n. 307.
             Il  primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 26 ottobre
          1970, n.  745, convertito, con modificazioni,  nella  legge
          18 dicembre 1970, n.  1034, e' abrogato.
             Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2 e 3 del regio
          decreto-legge  1›  marzo  1937,  n.  226,  convertito,  con
          modificazioni,  nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e suc-
          cessive modificazioni, si applicano anche allo spirito  tal
          quale,  o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto
          alla frutta.
            Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di  frutta
          allo  spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto
          regio decreto-legge 1› marzo 1937, n. 226, e dell'art.  14,
          secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 novembre
          1955,  n.  1037,  e'  concesso  l'abbuono  dell'imposta  di
          fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine
          sui  cali  effettivamente  accertati  di  spirito impiegato
          purche' non superino le seguenti misure:
              a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione,
          di trasformazione e di confezionamento;
              b) in aggiunta al calo di cui alla lettera  a),  4  per
          cento  o  6  per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo
          dodici  mesi  di  giacenza  in  magazzino.  Per  i  periodi
          successivi  ai  cali  suddetti  si  aggiunge il 5 per cento
          annuo. Gli  abbuoni  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          frazionabili per mese.
             L'abbuono  di  cui  al precedente comma si applica anche
          per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati
          al consumo interno limitatamente  alla  preparazione  degli
          estratti alcolici aromatizzati.
             Sui  cali  eccedenti  quelli sopra indicati e' dovuto il
          pagamento dei tributi.
             L'abbuono di cui alla lettera b) del  precedente  quinto
          comma  non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti
          alla frutta che abbiano gia' goduto prima del detto impiego
          dello stesso beneficio.
             Nei casi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  precedente
          quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge
          18  marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella
          legge 10 maggio 1976,  n.  249,  mentre  l'articolo  2  del
          decreto-legge  25  ottobre  1971,  n.  854, convertito, con
          modificazioni, nella legge 6  dicembre  1971,  n.  1039,  e
          l'articolo  3,  secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre
          1970, n.  745, convertito, con modificazioni,  nella  legge
          18  dicembre  1970, n.   1034, si applicano a decorrere dal
          tredicesimo mese dalla data di  introduzione  del  prodotto
          nel magazzino fiduciario di conservazione.
             E'  abrogato  l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre
          1952, n.  1322, convertito, con modificazioni, nella  legge
          20 dicembre 1952, n.  2384".
          Nota all'art. 8, comma 30:
            Il  punto H/1- c della tabella B (Prodotti petroliferi da
          ammettere ad aliquota ridotta di imposta  di  fabbricazione
          sotto  l'osservanza  delle  norme prescritte) allegata alla
          legge n. 32/1973, recante modificazioni al  regime  fiscale
          di  alcuni  prodotti petroliferi e del gas metano, riguarda
          gli oli semifluidi diversi da  quelli  speciali,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.
          Nota all'art. 8, comma 31:
             Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi
          sugli  interventi nel Mezzogiorno. Si trascrive il relativo
          art. 1 del testo unico:
             "Art. 1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  Regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma compenda parte di quello di  un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli interventi comunque previsti da leggi in favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono, in  ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".
          Nota all'art. 8, comma 32:
            Il testo dell'art. 19, secondo comma lettere c) e d), del
          D.P.R.  n. 633/1972 (Istituzione e disciplina  dell'imposta
          sul valore aggiunto) e' il seguente:
             "in deroga alle disposizioni del comma precedente:
              (Omissis).
               c)  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di autovetture ed autoveicoli di cui all'art.  26,  lettere
          a)  e  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n.  393  (autovetture  (veicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  capaci di contenere al massimo nove
          posti compreso quello del conducente) e autoveicoli per  il
          trasporto   promiscuo   di  persone  e  di  cose,  di  peso
          complessivo a pieno carico fino a 35  quintali,  capaci  di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente) non compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non
          adibiti   ad   uso   pubblico,   che  non  formano  oggetto
          dell'attivita'   propria   dell'impresa,    nonche'    alle
          prestazioni  di  servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
          concernenti i beni stessi, non  e'  ammessa  in  detrazione
          fino al 31 dicembre 1985.  L'esclusione non si applica agli
          agenti o rappresentanti di commercio;
               d)  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di carburanti e lubrificanti destinati a  veicoli,  navi  e
          imbarcazioni  e'  ammessa  in  detrazione  se e' ammessa in
          detrazione   l'imposta   relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione di detti veicoli e natanti".
             Il  termine  del 31 dicembre 1985 indicato nella lettera
          c) di cui sopra, era stato differito al  31  dicembre  1987
          dall'art. 4 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
          legge 7 marzo 1986, n. 60.
          Nota all'art. 8, comma 36:
             Il  testo  vigente  dell'art.  26 del D.P.R. n. 633/1972
          (per il titolo si veda la precedente nota all'art. 8, comma
          32) e' il seguente:
             "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate, in relazione al  maggiore  ammontare,  tutte  le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o  quella  (rectius:    quello)
          della  relativa  imposta  viene  ad aumentare per qualsiasi
          motivo,  compresa  la  rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione o della registrazione.
             Se  un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione  di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili o in  conseguenza  dell'applicazione  di  abbuoni  o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta   corrispondente   alla
          variazione,   registrandola  a  norma  dell'art.  25.    Il
          cessionario  o  committente,  che  abbia  gia'   registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
             Le disposizioni del comma precedente non possono  essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.
             La correzione di errori materiali  o  di  calcolo  nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.  23  e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'art. 25. Con le stesse modalita'  devono  essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
             Le variazioni di cui  al  secondo  comma  e  quelle  per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere effettuate dal cedente o prestatore del  servizio  e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni in rettifica rispettivamente  sui  registri  di
          cui  agli  articoli  23 e 24 e sul registro di cui all'art.
          25".