Art. 8.
1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento,
con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa
nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge
6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-
legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le
patenti di guida la differenza di tassa annuale puo' essere
corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da
annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse
sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal
1 gennaio 1988.
2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante
dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce
sulla tassa regionale automobilistica.
3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die-
sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786,
e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per ogni CV
di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con
potenza fino a 15 CV la soprattassa annua e' stabilita in lire
375.000.
4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio
1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli
muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto
(GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di
alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale
fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se
alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.
5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i
tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti
nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita,
l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita'
determinati con decreto del Ministro delle finanze.
6. L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da lire 2.000
a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado di saccarometrico del
mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi
17,50 del termometro centesimale.
7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene
arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo
di grado.
8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate
per un decimo di grado.
9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei
gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a
gradi 11.
10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di
confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al
volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato
mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico
delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto
dell'importazione.
11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta
di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi
succedanei.
12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i
commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il
tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988
si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene
esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici,
negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso
dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal
uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare
denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva
competenza.
13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla
birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in
possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul
volume effettivo accertato:
a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di accertamento;
b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazioni
primaria;
c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la
fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o decantata ma non messa
in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il
consumo.
14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da
6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di
tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della
liquidazione.
15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennita'
di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2 per cento
quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine.
16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre,
l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1982, n. 873.
17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui
all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia
inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del
tributo dovuto.
18. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al
comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare,
entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti
nell'ultimo periodo del comma 12.
19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico)
sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla
temperatura di 20 gradi centigradi.
20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta
di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i
prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15
giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per
ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino
al 31 dicembre 1992.
21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano
agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di
importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla
data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di
fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle
acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.
22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti
nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori; b)
acquaviti; c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche; e) vermut,
marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano gia' assolto
il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o
viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad
ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento alcoli detenuti negli
esercizi di minuta vendita in quantita' complessiva non superiore a
3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro
di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri.
23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22
valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio
1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del
versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine
per la denuncia delle quantita' possedute, che vengono fissati
nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di fabbricazione
prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei
prodotti esportati e' effettuata nelle misure di lire 442.000 ad
ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal
1 gennaio 1993.
25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile
1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di
legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti
scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura
del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata e di quella
anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le
modalita' previste per le operazioni senza obbligo di emissione di
bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.
26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal
documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato
secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in
carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.
27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni
industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi
annualmente autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti
effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione
nelle lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come fatto che
comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale
speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 marzo 1968, n. 415.
28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n.
213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, e'
sostituito dal seguente:
"Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo
spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio
decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo
comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso
l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente
sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito
impiegato, purche' non superino le seguenti misure:
a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di
trasformazione e di confezionamento;
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per
cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in
magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5
per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono
frazionabili per mese".
29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas
metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire 40 al
metro cubo.
30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli
combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per il
riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per
cento.
31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per
uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di quello
destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e
produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni
effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.
32. Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del secondo comma
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma
dell'articolo 5 del decreto legge, 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.
33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento
prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve
intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono
eseguite sulla base di contratti di appalto.
34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi ne'
devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali e'
versato solo il rimborso del relativo costo.
36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti
contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso
domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da'
luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
Note all'art. 8, comma 1:
- Il D.P.R. n. 641/1972 disciplina le tasse sulle
concessioni governative. Il n. 125 della tariffa annessa
riguarda gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle
diffusioni televisive.
- La legge n. 312/1973 reca: "Modifiche agli articoli 25
e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla
disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori
di generi di monopolio".
- Il D.L. n. 953/1982 reca: "Misure in materia
tributaria". Si trascrivono le disposizioni di cui al
secondo e al terzo periodo del ventinovesimo comma del
relativo art. 5, nel testo di cui alla legge di
conversione: "I nuovi importi di tassa vanno arrotondati
alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento
deve essere effettuato con applicazione di marche e
manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare
l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario".
Nota all'art. 8, comma 2:
L'art. 3, comma terzo, della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) ha confermato in via permanente, a
decorrere dal 1 gennaio 1986, l'aumento della tassa
erariale automobilistica previsto in via transitoria per
gli anni dal 1982 al 1985.
Nota all'art. 8, comma 3:
Il D.L. n. 691/1976 reca: "Modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
autotrazione".
Nota all'art. 8, comma 4:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 362/1984 (Modifica
delle aliquote di imposta sul gas di petrolio liquefatti e
sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di
una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas
di petrolio liquefatti o con gas metano e altre
disposizioni fiscali) e' il seguente:
"Art. 2. - Per le autovetture e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto
che consente la circolazione mediante alimentazione del
motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche
in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle
tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla
legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale
a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per
anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli
autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire
10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli
autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli
autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa
speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di
petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con
metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50
per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per
quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
La tassa speciale deve essere corrisposta
contestualmente alle tasse automobilistiche con le
modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta
anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti
funzionante.
La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza
fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia
dal 1 gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa
cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello
in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta
asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita'
del Pubblico registro automobilistico e nel foglio
complementare".
Nota all'art. 8, comma 16:
Il D.L. n. 688/1982 reca: "Misure urgenti in materia di
entrate fiscali". Si trascrive il relativo art. 13:
"Art. 13. - L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento
semestrale.
L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e'
elevato dal dodici al diciotto per cento annuo".
Nota all'art. 8, comma 20:
I prodotti indicati nell'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n.
232/1984 (Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e
per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze
15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di
giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e
n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto
su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione
sugli alcoli) sono gli alcoli ottenuti dalla distillazione
del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle
patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e
dei cereali.
Nota all'art. 8, comma 22:
L'art. 14- bis del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali
urgenti), aggiunto dalla legge di conversione, eleva, fra
l'altro, il limite per la tenuta del registro di carico e
scarico relativo al deposito di profumerie alcoliche
condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio
1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353
(v. nelle note all'art. 8, comma 25), e del registro di
carico e scarico relativo al deposito di alcoli etilico,
metilico, propilico ed isopropilico denaturati.
Nota all'art. 8, comma 23:
Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 213/1981
(Modificazioni al regime fiscale degli spiriti) e' il
seguente:
"Art. 9. - Nel caso di assoggettamento ad aumenti di
imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su
prodotti che hanno gia' assolto il tributo con l'aliquota
precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le
giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione competenti per territorio entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento che dispone gli aumenti.
Entro la stessa data i soggetti obbligati alla
presentazione della denuncia devono versare alla sezione
provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di
diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
verifica la regolarita' delle denunce e controlla che
l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto.
Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la
relativa differenza deve essere versata entro venti giorni
dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di
pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a
quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato con
l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministro
delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti
in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti
erariali in misura tale da consentire il recupero delle
somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Sulle somme non versate tempestivamente si applicano
l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-
legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e
l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.
Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di
cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o
in ritardo e' punito con la sanzione amministrativa dal
doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato
di frodare.
La sanzione amministrativa e' ridotta ad un decimo del
minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta
regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di trenta giorni stabilito nello stesso
precedente articolo".
Note all'art. 8, comma 25:
Il R.D.L. n. 23/1983 reca: "Nuove misure per ostacolare
lo spaccio di alcool di contrabbando".
Il D.P.R. n. 627/1978 reca: "Norme integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della
delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n.
249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione
del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.
Note all'art. 8, comma 27:
L'art. 8 del D.L. n. 1200/1948 (Modificazioni al regime
fiscale degli alcoli e del benzolo) e' cosi' formulato:
"Art. 8 (Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni
industriali). - Le ditte che intendono impiegare alcool
denaturato con denaturanti speciali in usi industriali
debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta:
b) il Comune, la via, il numero e la localita' dove si
trova la fabbrica;
c) i locali di cui si compone la fabbrica;
d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare
annualmente;
e) le materie prime che si intendono impiegare quali
denaturanti;
f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito
denaturato e' destinato;
g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella
lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta
provvede per la concessione e stabilisce le norme da
osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse
norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di
impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi
industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del
regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635".
Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 415/1968
(Modificazioni al regime fiscale degli alcoli) prevede che:
"Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati
eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, e'
dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente
articolo".
Nota all'art. 8, comma 28:
Il testo dell'art. 3 della legge n. 213/1981
(Modificazioni al regime fiscale degli spiriti), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei
magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e
degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o
ridistillazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta di
fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui
cali accertati di lavorazione entro il limite massimo
dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto
a rettifica o ridistillazione.
Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento
per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti
previsto dall'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n.
69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio
1957, n. 307.
Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034, e' abrogato.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e suc-
cessive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal
quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto
alla frutta.
Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta
allo spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto
regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'art. 14,
secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di
fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine
sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato
purche' non superino le seguenti misure:
a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione,
di trasformazione e di confezionamento;
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per
cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo
dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi
successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento
annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono
frazionabili per mese.
L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche
per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati
al consumo interno limitatamente alla preparazione degli
estratti alcolici aromatizzati.
Sui cali eccedenti quelli sopra indicati e' dovuto il
pagamento dei tributi.
L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto
comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti
alla frutta che abbiano gia' goduto prima del detto impiego
dello stesso beneficio.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente
quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella
legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del
decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e
l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal
tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto
nel magazzino fiduciario di conservazione.
E' abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge
20 dicembre 1952, n. 2384".
Nota all'art. 8, comma 30:
Il punto H/1- c della tabella B (Prodotti petroliferi da
ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione
sotto l'osservanza delle norme prescritte) allegata alla
legge n. 32/1973, recante modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano, riguarda
gli oli semifluidi diversi da quelli speciali, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.
Nota all'art. 8, comma 31:
Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno. Si trascrive il relativo
art. 1 del testo unico:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma compenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
Nota all'art. 8, comma 32:
Il testo dell'art. 19, secondo comma lettere c) e d), del
D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto) e' il seguente:
"in deroga alle disposizioni del comma precedente:
(Omissis).
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere
a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393 (autovetture (veicoli destinati al
trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove
posti compreso quello del conducente) e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso
complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente) non compresi nell'allegata tabella B e non
adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione
fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli
agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e
imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di detti veicoli e natanti".
Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nella lettera
c) di cui sopra, era stato differito al 31 dicembre 1987
dall'art. 4 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
legge 7 marzo 1986, n. 60.
Nota all'art. 8, comma 36:
Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
(per il titolo si veda la precedente nota all'art. 8, comma
32) e' il seguente:
"Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quella (rectius: quello)
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi
motivo, compresa la rettifica di inesattezze della
fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere
applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e
dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25".